Art. 7. 
               Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
 
  1. Salvo quanto disposto dall'articolo  2501-ter,  terzo  e  quarto
comma, del codice civile,  almeno  trenta  giorni  prima  della  data
dell'assemblea  convocata  per   la   deliberazione   della   fusione
transfrontaliera  sono  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana per ciascuna societa' partecipante  alla  fusione
transfrontaliera le seguenti informazioni: 
    a) tipo, denominazione, sede statutaria e legge regolatrice; 
    b) il registro delle imprese nel quale e' iscritta la societa'  e
il relativo numero di iscrizione; 
    c) in relazione all'operazione di  fusione  transfrontaliera,  le
modalita' d'esercizio dei propri diritti da parte dei creditori e dei
soci di minoranza, nonche' le  modalita'  con  le  quali  si  possono
ottenere gratuitamente dalla societa' medesima tali informazioni. 
 
          Nota all'art. 7:
              - Per  il  testo  dell'art.  2501-ter  si  veda la nota
          all'art. 6.