Art. 7. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, del codice civile, almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea convocata per la deliberazione della fusione transfrontaliera sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per ciascuna societa' partecipante alla fusione transfrontaliera le seguenti informazioni: a) tipo, denominazione, sede statutaria e legge regolatrice; b) il registro delle imprese nel quale e' iscritta la societa' e il relativo numero di iscrizione; c) in relazione all'operazione di fusione transfrontaliera, le modalita' d'esercizio dei propri diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza, nonche' le modalita' con le quali si possono ottenere gratuitamente dalla societa' medesima tali informazioni.
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 2501-ter si veda la nota all'art. 6.