Art. 8. Relazione dell'organo amministrativo 1. Nella relazione di cui all'articolo 2501-quinquies del codice civile devono altresi' essere illustrate le conseguenze della fusione transfrontaliera per i soci, i creditori e i lavoratori. 2. Salvo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, la relazione e' inviata ai rappresentanti dei lavoratori o, in assenza di questi, messa a disposizione dei lavoratori stessi almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea convocata per deliberare la fusione. 3. Se ricevuto in tempo utile, alla relazione e' allegato il parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 2501-quinquies, e' il seguente: «Art. 2501-quinquies (Relazione dell'organo amministrativo). - L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote [c.c. 2260]. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficolta' di valutazione [c.c. 2425].». - Per il testo dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si vedano le note alle premesse.