Art. 9. 
                       Relazione degli esperti 
 
  1. La relazione di cui all'articolo 2501-sexies del  codice  civile
e' redatta da uno o  piu'  esperti  scelti  fra  i  soggetti  di  cui
all'articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile. Se la societa'
italiana partecipante alla fusione transfrontaliera e'  ammessa  alla
negoziazione in mercati regolamentati, l'esperto  e'  scelto  fra  le
societa' di revisione iscritte nell'apposito albo. 
  2. Se la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera e'  una
societa' per azioni o in accomandita per azioni, o societa' di  altro
Stato membro di tipo equivalente, l'esperto o gli esperti di  cui  al
comma 1 sono designati dal tribunale del luogo  in  cui  ha  sede  la
societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera. 
  3. La relazione di cui all'articolo 2501-sexies del  codice  civile
puo' essere redatta per tutte le societa' partecipanti  alla  fusione
transfrontaliera da uno o piu'  esperti  indipendenti  designati,  su
richiesta congiunta  di  tali  societa',  ovvero  abilitati,  da  una
autorita' amministrativa o giudiziaria  in  conformita'  della  legge
applicabile  ad  una  delle  societa'   partecipanti   alla   fusione
transfrontaliera o alla societa' risultante dalla  fusione  medesima.
L'autorita' italiana competente alla designazione e' il tribunale del
luogo in cui ha sede la societa' italiana partecipante  alla  fusione
transfrontaliera o risultante dalla stessa. Si applica in tal caso il
comma  2.  La  relazione  unica  contiene  le   eventuali   ulteriori
informazioni  richieste  dalla  legge   applicabile   alle   societa'
partecipanti alla fusione transfrontaliera. 
  4. I soci possono rinunciare all'unanimita' alla relazione  di  cui
all'articolo 2501-sexies  del  codice  civile  a  condizione  che  vi
rinuncino tutti i soci delle altre societa' partecipanti alla fusione
transfrontaliera. 
 
          Nota all'art. 9: 
              - Il testo degli articoli 2501-sexies  e  2409-bis  del
          codice civile, e' il seguente: 
              «Art. 2501-sexies (Relazione degli esperti).  -  Uno  o
          piu' esperti per  ciascuna  societa'  devono  redigere  una
          relazione sulla congruita' del  rapporto  di  cambio  delle
          azioni o delle quote, che indichi: 
                a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione
          del rapporto di  cambio  proposto  e  i  valori  risultanti
          dall'applicazione di ciascuno di essi; 
                b) le eventuali difficolta' di valutazione. 
              La  relazione  deve  contenere,  inoltre,   un   parere
          sull'adeguatezza del metodo o dei  metodi  seguiti  per  la
          determinazione del rapporto  di  cambio  e  sull'importanza
          relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione
          del valore adottato. 
              L'esperto o gli esperti sono scelti tra i  soggetti  di
          cui al primo comma dell'art. 2409-bis  e,  se  la  societa'
          incorporante o la societa' risultante dalla fusione e'  una
          societa' per azioni  o  in  accomandita  per  azioni,  sono
          designati dal  tribunale  del  luogo  in  cui  ha  sede  la
          societa'.  Se   la   societa'   e'   quotata   in   mercati
          regolamentati, l'esperto  e'  scelto  fra  le  societa'  di
          revisione iscritte nell'apposito albo. 
              In ogni caso, le  societa'  partecipanti  alla  fusione
          possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in
          cui ha sede la societa' risultante dalla fusione  o  quella
          incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni. 
              Ciascun esperto ha diritto di ottenere  dalle  societa'
          partecipanti  alla  fusione  tutte  le  informazioni  e   i
          documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. 
              L'esperto risponde  dei  danni  causati  alle  societa'
          partecipanti alle fusioni, ai loro  soci  e  ai  terzi.  Si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  64  del  codice  di
          procedura civile. 
              Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e  quarto  comma
          e' altresi' affidata, in ipotesi di fusione di societa'  di
          persone con societa' di capitali, la relazione di stima del
          patrimonio della societa'  di  persone  a  norma  dell'art.
          2343.». 
              «Art. 2409-bis (Controllo contabile).  -  Il  controllo
          contabile sulla  societa'  e'  esercitato  da  un  revisore
          contabile o da  una  societa'  di  revisione  iscritti  nel
          registro istituito presso il Ministero della giustizia. 
              Nelle  societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato   del
          capitale di rischio il controllo contabile e' esercitato da
          una  societa'  di  revisione  iscritta  nel  registro   dei
          revisori  contabili,  la  quale,   limitatamente   a   tali
          incarichi, e' soggetta alla  disciplina  dell'attivita'  di
          revisione prevista per le societa' con  azioni  quotate  in
          mercati regolamentati ed alla vigilanza  della  Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa. 
              Lo statuto delle societa'  che  non  fanno  ricorso  al
          mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla
          redazione del bilancio consolidato puo'  prevedere  che  il
          controllo contabile sia esercitato dal collegio  sindacale.
          In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori
          contabili  iscritti  nel  registro  istituito   presso   il
          Ministero della giustizia.».