Art. 4. Modalita' di immissione in consumo dei biocarburanti 1. L'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti puo' essere assolto impiegando indifferentemente uno o piu' prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei quali siano state definite le specifiche convenzionali e le caratteristiche fiscali. Resta fermo il rispetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128.
Nota all'art. 4: - Per i riferimenti del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, si veda nelle note alle premesse.