Art. 4.
        Modalita' di immissione in consumo dei biocarburanti

  1.  L'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti puo' essere
assolto  impiegando  indifferentemente  uno  o  piu'  prodotti di cui
all'articolo  2,  comma 1, lettera a), dei quali siano state definite
le specifiche convenzionali e le caratteristiche fiscali. Resta fermo
il  rispetto  dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 128.
 
          Nota all'art. 4:
              - Per  i  riferimenti del decreto legislativo 30 maggio
          2005, n. 128, si veda nelle note alle premesse.