Art. 3.
  1.  Nel  caso  di  progetti  posti  a  base  di gara per i quali le
procedure  di  affidamento  non  hanno  avuto seguito per ragioni non
derivanti  da  errori od omissioni progettuali, l'incentivo di cui al
presente  regolamento  e  ripartito  esclusivamente  tra  gli  aventi
diritto  di  cui alle lettere a), b), c) ed f) dell'articolo 2, comma
1.  Per  gli aventi diritto di cui ai punti a) e f) l'incentivo viene
corrisposto nella misura del 50%.
  2. Nel caso di sospensione dei lavori perdurante per oltre mesi sei
dalla  data  del  relativo  verbale,  per  motivi non riconducibili a
responsabilita'  del  direttore dei lavori, viene erogato l'incentivo
di  cui  al  presente  regolamento  agli  aventi  diritto di cui alle
precedenti   lettere a),   d), e)   e  f)  dell'articolo 2,  comma 1,
proporzionalmente all'importo risultante al momento della sospensione
dei lavori.