Art. 4.
1. Qualora i dipendenti dell'Amministrazione abbiano redatto solo
alcune fasi della progettazione, ferme restando le ripartizioni di
cui agli articoli precedenti, l'aliquota di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), viene calcolata come di seguito:
I) redazione del progetto preliminare: 15%;
II) redazione del progetto definitivo: 70%;
III) redazione del progetto esecutivo: 15%.
Le somme corrispondenti a fasi della progettazione che non sono
svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie.