Art. 4.
  1.  Qualora  i dipendenti dell'Amministrazione abbiano redatto solo
alcune  fasi  della  progettazione, ferme restando le ripartizioni di
cui  agli  articoli precedenti,  l'aliquota  di  cui  all'articolo 2,
comma 1, lettera b), viene calcolata come di seguito:
    I) redazione del progetto preliminare: 15%;
    II) redazione del progetto definitivo: 70%;
    III) redazione del progetto esecutivo: 15%.
  Le  somme  corrispondenti  a  fasi della progettazione che non sono
svolte  dai  dipendenti,  in  quanto  affidate  a  personale  esterno
all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie.