Art. 5.
1. Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4
del presente regolamento e spettanti al personale di cui all'articolo
2,  comma 1, punti b), c), d) ed e), e comma 2 sono ripartiti tra gli
                 stessi secondo la seguente formula:

       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----

                                ove:
    "Q i" indica la quota parte spettante a ogni singola unita';
"\sum  "  indica  la  somma  da  1  a  n  del  prodotto  dei compensi
                  professionali e di progettazione;
       "n" indica il numero degli aventi diritto al compenso;
"S"  indica  il  compenso  per  ciascun  progetto  o  fasi di esso da
       ripartire ai tecnici di cui ai punti b), c), d) ed e);
                   "N" il numero di tali tecnici;
                      "i" un generico tecnico;
"C   i"  e  ""D  i""  rispettivamente  il  coefficiente  di  compenso
professionale  di  cui  al  successivo  comma 2 ed il coefficiente di
              prestazione di cui al successivo comma 3.
2.  Il  coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle
    competenze assunte nell'ambito del progetto e' cosi' fissato:
a)  progettista,  direttore lavori, collaudatore e coordinatore della
                        progettazione: 0,60;
                       b) collaboratore: 0,40.
3.  Il  coefficiente  di  prestazione  e' pari a 1 nel caso di totale
partecipazione   da   parte  dell'incaricato  o  collaboratore.  Tale
coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attivita' di cui
all'articolo  2,  comma  1,  lettere  b),  c)  e d) non e' totale, e'
fissato   dal  responsabile  del  procedimento,  caso  per  caso,  in
proporzione   al  lavoro  svolto  rispetto  a  quello  assegnato,  e,
             comunque, con valore inferiore all'unita'.
4. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, punto f) e'
ripartita  in parti uguali tra i nominativi asseriti dal responsabile
                          del procedimento.
5.   Per   l'attribuzione   del   compenso  agli  incaricati  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione
del  progetto  in  fasi  o  parti  dello  stesso,  si  fa riferimento
all'importo  delle  opere progettate dagli incaricati, riconoscendo a
               questi la percentuale di tale importo.