Art. 5.
1. Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4
del presente regolamento e spettanti al personale di cui all'articolo
2, comma 1, punti b), c), d) ed e), e comma 2 sono ripartiti tra gli
stessi secondo la seguente formula:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
ove:
"Q i" indica la quota parte spettante a ogni singola unita';
"\sum " indica la somma da 1 a n del prodotto dei compensi
professionali e di progettazione;
"n" indica il numero degli aventi diritto al compenso;
"S" indica il compenso per ciascun progetto o fasi di esso da
ripartire ai tecnici di cui ai punti b), c), d) ed e);
"N" il numero di tali tecnici;
"i" un generico tecnico;
"C i" e ""D i"" rispettivamente il coefficiente di compenso
professionale di cui al successivo comma 2 ed il coefficiente di
prestazione di cui al successivo comma 3.
2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle
competenze assunte nell'ambito del progetto e' cosi' fissato:
a) progettista, direttore lavori, collaudatore e coordinatore della
progettazione: 0,60;
b) collaboratore: 0,40.
3. Il coefficiente di prestazione e' pari a 1 nel caso di totale
partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale
coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attivita' di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) non e' totale, e'
fissato dal responsabile del procedimento, caso per caso, in
proporzione al lavoro svolto rispetto a quello assegnato, e,
comunque, con valore inferiore all'unita'.
4. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, punto f) e'
ripartita in parti uguali tra i nominativi asseriti dal responsabile
del procedimento.
5. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione
del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento
all'importo delle opere progettate dagli incaricati, riconoscendo a
questi la percentuale di tale importo.