Art. 7.
  1.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 1, 3 e 4 del presente
regolamento  si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o
avvisi   con   cui   si   indice  una  gara  siano  stati  pubblicati
successivamente   alla   data   di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo  12 aprile  2006,  n.  163, nonche', in caso di contratti
senza  pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti
di cui, alla data suddetta, non siano ancora stati inviati gli inviti
a presentare le offerte.
  2.  Fermo quanto stabilito al precedente comma 1, fino alla data di
entrata  in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi
le  disposizioni  di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro
della giustizia 20 aprile 2000, n. 134.