Art. 2
                    Disposizioni di salvaguardia
            degli equilibri di bilancio degli enti locali

  1.  Per  l'anno  2008  conservano  validita' i dati certificati dai
singoli  comuni in base al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in data 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
80  del  4  aprile  2008,  adottato  ai  sensi  dei  commi  39  e  46
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286, come
modificato  dall'articolo  3  del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
  2.  Per  l'anno  2008,  in  deroga all'articolo 179 del testo unico
delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali, di cui al decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267, i comuni sono autorizzati ad
accertare  convenzionalmente,  a  titolo  di  trasferimenti erariali,
l'importo  pari  alla  differenza  tra  i  minori contributi ordinari
comunicati ed attribuiti dal Ministero dell'interno e derivanti dalla
riduzione  operata  sul  fondo  ordinario  in  base  al  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze in data 28 dicembre 2007,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302
del  31  dicembre 2007, e l'importo attestato dal singolo ente con la
certificazione di cui al comma 1.
  3.  Il Ministero dell'interno determina il minore contributo di cui
al  comma  2,  utilizzando  prioritariamente  i  dati  contenuti  nei
certificati  di  cui al comma 1 e, per la parte residua, operando una
riduzione   proporzionale   dei  contributi  ordinari  spettanti  per
l'esercizio.
  4. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini
della  determinazione  del  risultato contabile di amministrazione di
cui   all'articolo   186   del   citato   testo   unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali.
  5.  Per  l'anno 2008, ai soli fini del patto di stabilita' interno,
per  i  comuni  tenuti  al rispetto delle disposizioni in materia gli
importi   comunicati   di   cui   al   comma   2   sono   considerati
convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza.
  6. La certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro
il 30 aprile 2009, prevista a carico dei comuni dall'articolo 77-bis,
comma  32,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  deve essere
sottoscritta  dal  responsabile  dell'ufficio tributi, dal segretario
comunale e dall'organo di revisione.
  7.  La  certificazione  di  cui  al  comma  6  e' trasmessa, per la
verifica  della  veridicita',  alla  Corte dei conti, che a tale fine
puo' avvalersi anche della competente Agenzia del territorio.
  8.  In  sede  di  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali sono
stabiliti,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  criteri  e  modalita' per il riparto tra i comuni
dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile
pregressa.  All'erogazione  si  provvede  con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  che  recepisce  i  suddetti  criteri  e  modalita'  di
riparto,  da  adottare  entro  trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.