Art. 3
           Definizione dei piani di dimensionamento delle
         istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze
                  delle regioni e degli enti locali

  1.  All'articolo  64  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis.  I  piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche,
rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono
essere  in  ogni  caso  ultimati  in  tempo  utile  per assicurare il
conseguimento   degli   obiettivi  di  razionalizzazione  della  rete
scolastica  previsti  dal  presente comma, gia' a decorrere dall'anno
scolastico  2009/2010  e  comunque  non  oltre il 30 novembre di ogni
anno.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di
cui  all'articolo  8,  comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il   Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni
e  gli  enti  locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni,
tutti  gli  atti  amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a
garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della
rete  scolastica.  Ove  le  regioni  e gli enti locali competenti non
adempiano  alla  predetta  diffida,  il  Consiglio  dei  Ministri, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il   Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni,  nomina un
commissario  ad  acta.  Gli  eventuali oneri derivanti da tale nomina
sono a carico delle regioni e degli enti locali.".