Art. 5
                Riprogrammazione delle risorse di cui
              alla delibera CIPE del 30 settembre 2008

  1.  Al  comune  di Roma e' assegnato un contributo ordinario di 500
milioni  per l'anno 2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi
e  prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria
ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.  Al  rimborso provvede direttamente il Ministero dell'economia e
delle finanze, in nome e per conto del comune di Roma.
  2.  Alla  copertura  degli  oneri  si  provvede,  per  l'anno 2008,
mediante  utilizzo  delle  risorse  del Fondo di cui all'articolo 63,
comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.
  3.  Le  risorse assegnate a singoli comuni con delibere CIPE del 30
settembre  2008,  a  valere  sulle  risorse  del  fondo  per  le aree
sottoutilizzate  di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n.  289,  possono  essere  utilizzate  anche  per le finalita' di cui
all'articolo  78,  comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; entro trenta
giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE
provvede  alla conseguente modifica della predetta delibera, nonche',
al  fine  di  assicurare  il  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica,  alla necessaria riprogrammazione degli interventi a carico
del   Fondo.   In   sede   di   attuazione  dell'articolo  119  della
Costituzione,    a   decorrere   dall'anno   2010   viene   riservato
prioritariamente  a  favore di Roma Capitale un contributo annuale di
500  milioni  di  euro,  anche per le finalita' previste dal presente
comma, nell'ambito delle risorse disponibili.