IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  il  decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento  del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
a  norma  dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 ed in
particolare, l'articolo 5, comma 7, del citato decreto legislativo;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487  e  successive  modificazioni,  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78
recante:  «Regolamento  concernente  i requisiti di idoneita' fisica,
psichica  e  attitudinale  per  l'ammissione ai concorsi pubblici per
l'accesso  ai  ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
  Visto  l'articolo 5,  comma 1,  del  decreto legislativo 13 ottobre
2005,  n. 217, il quale dispone che l'assunzione dei vigili del fuoco
avviene mediante pubblico concorso;
  Ravvisata  l'opportunita',  in  relazione  alla  specificita' delle
funzioni   del   Corpo  nazionale,  di  disciplinare  l'accesso  alla
qualifica  iniziale  del  ruolo  dei  vigili  del fuoco attraverso un
concorso per titoli ed esami;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'articolo 5, comma 7, del decreto
legislativo  13 ottobre  2005, n. 217, per i concorsi di accesso alla
qualifica  iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, occorre prevedere
le   forme  dell'eventuale  preselezione  per  la  partecipazione  ai
concorsi,  le  modalita' di svolgimento degli stessi, la composizione
della  commissione  esaminatrice  e  le modalita' di formazione della
graduatoria finale;
  Effettuata  l'informazione  alle  Organizzazioni sindacali ai sensi
del  decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 recante
«Recepimento  dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e
non  dirigente  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 giugno 2008 e
del 28 agosto 2008;
  Data  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'articolo 17  della citata legge n. 400 del 1988, con nota
n. 47749/3401/9.3.2 del 17 settembre 2008;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
             Disciplina del concorso a Vigile del fuoco

  1.  Il  presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento
del  concorso pubblico per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco ai
sensi  dell'articolo 5  del  decreto  legislativo 13 ottobre 2005, n.
217.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:

              - Il  decreto  legislativo  13 ottobre  2005,  n.  217,
          recante  «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
          vigili   del   fuoco   a  norma  dell'art.  2  della  legge
          30 settembre  2004,  n. 252», e' pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
              - L'art.  5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
          217 e' il seguente:
              «Art.  5 (Nomina a vigile del fuoco). - 1. L'assunzione
          dei  vigili  del  fuoco avviene mediante pubblico concorso,
          con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
          preselezione,  il  cui  superamento  costituisce  requisito
          essenziale  per  la  successiva  partecipazione al concorso
          medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare  i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti:
                a) godimento dei diritti politici;
                b) eta'  stabilita  dal regolamento adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                c) idoneita'   fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio  operativo,  secondo  i  requisiti  stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni  dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
          53;
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
              2.  Ferme  restando  le  riserve previste dall'art. 18,
          comma 1,  del  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
          successive  modificazioni,  e  dall'art.  1,  comma 3,  del
          decreto-legge  1° ottobre  1996,  n.  512,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 novembre 1996, n. 609, nei
          concorsi  di  cui al comma 1 la riserva di cui all'art. 13,
          comma 4,  del  decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in
          favore  di  coloro  che  hanno prestato servizio civile nel
          Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, e' elevata al venti
          per  cento.  La riserva di cui al predetto decreto-legge n.
          512  del  1996 opera in favore del personale volontario del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco che, alla data di
          indizione   del  bando  di  concorso,  sia  iscritto  negli
          appositi  elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non
          meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai
          sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli
          altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.
              3.  Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
          condanna  a  pena  detentiva per delitto non colposo o sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione.
              4.  I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi
          al  corso  di  formazione  sono nominati allievi vigili del
          fuoco.  Si  applicano,  in quanto compatibili, gli istituti
          giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
              5.  Possono  essere nominati, a domanda, allievi vigili
          del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili,
          e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile,
          il  coniuge  e  i  figli  superstiti,  nonche' il fratello,
          qualora  unico  superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo
          nazionale   dei   vigili  del  fuoco  deceduti  o  divenuti
          permanentemente  inabili al servizio, per effetto di ferite
          o   lesioni  riportate  nell'espletamento  delle  attivita'
          istituzionali,  purche'  siano in possesso dei requisiti di
          cui  al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al
          comma 3.
              6.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 5 si applicano,
          altresi',  al  coniuge  e  ai  figli superstiti, nonche' al
          fratello,  qualora  unico superstite, degli appartenenti al
          Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco deceduti o divenuti
          permanentemente  inabili al servizio, per effetto di ferite
          o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
          internazionali.
              7.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto   1988,   n.   400,   sono   previste   le  forme
          dell'eventuale   preselezione   per  la  partecipazione  al
          concorso di cui al comma l, le modalita' di svolgimento del
          concorso   medesimo,   la  composizione  della  commissione
          esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
          finale.».
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400 e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
          1994,   n.   487,   recante   «Regolamento   recante  norme
          sull'accesso  agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
          e  le  modalita'  di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
          unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
          impieghi»  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185.
              - Il  decreto  del Ministro dell'interno 11 marzo 2008,
          n.  78,  recante  «Regolamento  concernente  i requisiti di
          idoneita'  fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione
          ai  concorsi  pubblici per l'accesso ai ruoli del personale
          del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22,
          41,  53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo
          13 ottobre  2005,  n.  217»  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2008, n. 93.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 novembre   2007,   recante   «Recepimento   dell'accordo
          sindacale  per il personale direttivo e dirigente del Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco, relativo al quadriennio
          normativo  2006-2009  e  al biennio economico 2006-2007» e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2008, n. 12.
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  5  del decreto legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.