Art. 2. Prova preselettiva 1. L'ammissione dei candidati alle prove d'esame puo' essere subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva. 2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti su materie di cultura generale, a livello di istruzione della scuola dell'obbligo, indicate nel bando di concorso. 3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. 5. Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva, e' stabilito nel bando di concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. 6. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. 7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e' il seguente: «Art. 7 (Concorso per esame). - (Omissis). 2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione. (Omissis).».