Art. 2. 
                         Prova preselettiva 
 
  1. L'ammissione  dei  candidati  alle  prove  d'esame  puo'  essere
subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva. 
  2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione  di  quesiti  a
risposta multipla vertenti su materie di cultura generale, a  livello
di istruzione  della  scuola  dell'obbligo,  indicate  nel  bando  di
concorso. 
  3.  Per  la  formulazione  dei  quesiti  e  l'organizzazione  della
preselezione si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7,
comma 2-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. 
  4.  La  correzione  degli  elaborati  viene  effettuata  attraverso
procedimenti automatizzati. 
  5. Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo
l'ordine della graduatoria della prova preselettiva, e' stabilito nel
bando  di  concorso.  Sono  ammessi  alle  prove  di  esame  anche  i
concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo  degli
ammessi. 
  6. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto
del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile; l'elenco dei candidati ammessi a sostenere  le
prove  di  esame  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
  7.  Il  punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre   alla
formazione del voto finale di merito. 
 
          Nota all'art. 2:
              - Il  testo  dell'art.  7, comma 2-bis, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994, n. 487 e' il
          seguente:
              «Art. 7 (Concorso per esame). - (Omissis).
              2-bis.  Le  prove  di esame possono essere precedute da
          forme   di   preselezione   predisposte  anche  da  aziende
          specializzate  in  selezione  di  personale. I contenuti di
          ciascuna    prova    sono    disciplinati   dalle   singole
          amministrazioni  le  quali  possono  prevedere che le prove
          stesse  siano  predisposte  anche  sulla  base di programmi
          elaborati da esperti in selezione.
              (Omissis).».