Art. 4. 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1. La Commissione esaminatrice del concorso, che sovrintende  anche
alle operazioni relative alla prova preselettiva di cui  all'articolo
2 del  presente  decreto,  e'  nominata  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile. 
  2. La Commissione e' presieduta da un dirigente  di  qualifica  non
inferiore a quella di dirigente superiore  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco ed e' composta da un numero  di  componenti  esperti
nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a  tre,  in
servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e   della   difesa   civile    ed    appartenenti    alla    carriera
direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia. Ove, per  esigenze
di  servizio,  non  sia  disponibile  personale   in   servizio   nel
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
  3. La Commissione  puo'  essere  integrata  anche  da  uno  o  piu'
componenti  aggiunti  per  la  prova  di  informatica  e  di   lingua
straniera. 
  4. Le funzioni di segretario della Commissione sono  svolte  da  un
appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da  un  appartenente  ai
ruoli  dell'amministrazione   civile   dell'interno   con   qualifica
equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili  del  fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile. 
  5. In relazione al numero  dei  candidati,  la  Commissione,  fermo
restando   un   unico   presidente,   puo'   essere   suddivisa    in
sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti  pari
a quello della Commissione originaria. 
  6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o
piu' componenti  e  del  segretario  della  Commissione,  i  relativi
supplenti sono nominati con il decreto di nomina della Commissione  o
con successivo provvedimento. 
 
          Nota all'art. 4:
              - Il  testo  dell'art.  9,  del  decreto del Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e' il seguente:
              «Art. 9 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le commissioni
          esaminatrici      dei      concorsi      previste     dagli
          articoli precedenti   sono   nominate   con   decreto   del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi
          unici   e   con   provvedimento   del   competente   organo
          amministrativo    negli   altri   casi.   Questi   ne   da'
          comunicazione  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica.
              2.   Le   commissioni  esaminatrici  di  concorso  sono
          composte  da  tecnici  esperti  nelle  materie  oggetto del
          concorso,  scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni,
          docenti  ed  estranei  alle  medesime  e  non possono farne
          parte,   ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto  legislativo
          23 dicembre  1993,  n.  546,  i  componenti  dell'organo di
          direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro
          che  ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti
          sindacali    o    designati    dalle    confederazioni   ed
          organizzazioni     sindacali     o    dalle    associazioni
          professionali.  Almeno  un  terzo  dei  posti di componente
          delle    commissioni    di    concorso,    salva   motivata
          impossibilita',  e'  riservato  alle  donne, in conformita'
          all'art.  29  del  sopra  citato  decreto  legislativo. Nel
          rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono cosi'
          composte:
                a) per   i   concorsi  ai  profili  professionali  di
          categoria   o   qualifica   settima   e  superiori:  da  un
          consigliere  di  Stato, o da un magistrato o avvocato dello
          Stato  di  corrispondente  qualifica,  o  da  un  dirigente
          generale  od  equiparato,  con funzioni di presidente, e da
          due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni
          di  segretario  sono  svolte da un funzionario appartenente
          alla  ottava  qualifica  funzionale  o,  in  carenza, da un
          impiegato   di  settima  qualifica.  Per  gli  enti  locali
          territoriali  la  presidenza  delle commissioni di concorsi
          puo'  essere  assunta  anche  da  un dirigente della stessa
          amministrazione o di altro ente territoriale;
                b) per  i concorsi per la quinta e la sesta qualifica
          o  categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di
          presidente,  e  da  due  esperti  nelle materie oggetto del
          concorso;  le  funzioni  di  segretario  sono  svolte da un
          impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;
                c) per le prove selettive previste dal capo terzo del
          presente  regolamento,  relative  a quei profili per il cui
          accesso  si  fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio
          1987,  n. 56, e successive modifiche ed integrazioni: da un
          dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle
          materie  oggetto della selezione; le funzioni di segretario
          sono   svolte  da  un  impiegato  appartenente  alla  sesta
          qualifica o categoria.
              3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o
          per   titoli   ed   esami   possono   essere  suddivise  in
          sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto
          le   prove   scritte   superino   le   1.000   unita',  con
          l'integrazione  di  un numero di componenti, unico restando
          il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e
          di    un    segretario    aggiunto.    A   ciascuna   delle
          sottocommissioni   non  puo'  essere  assegnato  un  numero
          inferiore a 500.
              4.   Il   presidente  ed  i  membri  delle  commissioni
          esaminatrici  possono  essere scelti anche tra il personale
          in  quiescenza  che  abbia  posseduto,  durante il servizio
          attivo,   la  qualifica  richiesta  per  i  concorsi  sopra
          indicati.  L'utilizzazione  del personale in quiescenza non
          e'  consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto
          per  motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o per
          decadenza  dall'impiego  comunque  determinata  e,  in ogni
          caso,  qualora  la  decorrenza  del  collocamento  a riposo
          risalga  ad  oltre  un triennio dalla data di pubblicazione
          del bando di concorso.
              5.   Possono   essere  nominati  in  via  definitiva  i
          supplenti  tanto  per  il  presidente  quanto per i singoli
          componenti  la  commissione.  I supplenti intervengono alle
          sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave
          e documentato degli effettivi.
              6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b),
          del   presente  articolo possono  essere  aggregati  membri
          aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie
          speciali.
              7.  Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi,
          si  costituisce  in ciascuna sede un comitato di vigilanza,
          presieduto  da  un  membro  della  commissione ovvero da un
          impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non
          inferiore  all'ottava,  e  costituita  da  due impiegati di
          qualifica  o  categoria  non inferiore alla settima e da un
          segretario  scelto  tra  gli  impiegati  di settima o sesta
          qualifica o categoria.
              8.  Gli  impiegati  nominati  presidente  e  membri dei
          comitati  di  vigilanza  sono scelti fra quelli in servizio
          nella  sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze
          di  servizio,  sia  necessario  destinare  a  tale funzione
          impiegati residenti in altra sede.».