Art. 5. 
Accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale 
 
  1. Secondo l'ordine della graduatoria finale di  cui  al  comma  10
dell'articolo 3 del presente decreto, i candidati sono sottoposti, ai
sensi della normativa  vigente,  agli  accertamenti  per  l'idoneita'
psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei  posti  messi  a
concorso. Qualora durante il periodo di validita'  della  graduatoria
si  rendano  disponibili  per  la  copertura  ulteriori  posti  nella
qualifica di vigile del fuoco, l'assunzione dei candidati  idonei  e'
subordinata, comunque, all'accertamento dei  requisiti  di  idoneita'
psico-fisica  e  attitudinale,  secondo  le  modalita'  del  presente
articolo. 
  2. I candidati  sono  sottoposti,  ai  fini  dell'accertamento  dei
requisiti psico-fisici  ed  attitudinali  stabiliti  dalla  normativa
vigente, ad un esame clinico  generale,  a  prove  strumentali  e  di
laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato
con  eventuali  esami  o  test  neuropsicodiagnostici.  E'   facolta'
dell'Amministrazione  richiedere  che  i  candidati  esibiscano,   al
momento della visita  di  accertamento,  l'esito  di  visite  mediche
preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di  laboratorio
necessari. 
  3. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da
una Commissione nominata con decreto del Capo  del  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  e
composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, e da quattro medici. 
La commissione puo' essere integrata da un numero  massimo  di  altri
due componenti per accertamenti  sanitari  di  natura  specialistica.
Trova applicazione la facolta' di stipulare  particolari  convenzioni
ai sensi dell'articolo  51,  comma  3,  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217. 
  4. Le funzioni di segretario della commissione di cui  al  comma  3
sono svolte da un appartenente  al  ruolo  dei  collaboratori  e  dei
sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  ovvero
da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile  dell'interno
con qualifica equiparata  in  servizio  presso  il  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 
  5. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o
piu' componenti  e  del  segretario  della  commissione,  i  relativi
supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione  o
con successivo provvedimento. 
  6. In relazione al numero  dei  candidati,  la  Commissione,  fermo
restando   un   unico   presidente,   puo'   essere   suddivisa    in
sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti  pari
a quello della Commissione originaria. 
  7. Il giudizio definitivo di non  idoneita'  comporta  l'esclusione
dal concorso. 
 
          Nota all'art. 5: 
              -  Il  testo  dell'art.  51,  comma  3,   del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: 
              «Art.  51  (Funzioni  dei  direttivi  e  dei  dirigenti
          medici). - (Omissis). 
              3. Ai fini dell'espletamento delle  attivita'  previste
          dal comma 1, il Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
          soccorso pubblico e  della  difesa  civile  puo'  stipulare
          particolari convenzioni con strutture sanitarie senza oneri
          aggiuntivi per il bilancio dello Stato.  In  tale  caso  al
          personale medico del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco
          competono  il   coordinamento   e   i   servizi   ispettivi
          dell'attivita' affidata in convenzione.».