Art. 5. Accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale 1. Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al comma 10 dell'articolo 3 del presente decreto, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo di validita' della graduatoria si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nella qualifica di vigile del fuoco, l'assunzione dei candidati idonei e' subordinata, comunque, all'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale, secondo le modalita' del presente articolo. 2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali stabiliti dalla normativa vigente, ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E' facolta' dell'Amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari. 3. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una Commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, e da quattro medici. La commissione puo' essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. Trova applicazione la facolta' di stipulare particolari convenzioni ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 4. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 3 sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 5. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione o con successivo provvedimento. 6. In relazione al numero dei candidati, la Commissione, fermo restando un unico presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria. 7. Il giudizio definitivo di non idoneita' comporta l'esclusione dal concorso.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: «Art. 51 (Funzioni dei direttivi e dei dirigenti medici). - (Omissis). 3. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile puo' stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. In tale caso al personale medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competono il coordinamento e i servizi ispettivi dell'attivita' affidata in convenzione.».