Art. 6. 
                      Disposizioni particolari 
 
  1. Al personale assunto si applica  la  disposizione  dell'articolo
35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come
introdotto dall'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266. 
  2. Resta ferma, per le modalita'  di  accesso  attraverso  concorsi
pubblici al ruolo dei vigili del fuoco in qualita'  di  atleta  o  di
orchestrale, la disciplina stabilita dai regolamenti ministeriali  di
cui agli articoli 145, comma 2, e  148  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo  dell'art.  35,  comma  5-bis,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente: 
              «(Omissis). 
              5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere  nella
          sede di prima destinazione per un periodo non  inferiore  a
          cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
          derogabile dai contratti collettivi. 
              (Omissis).». 
              -  Il  testo  dell'art.  145,  comma  2,  del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: 
              «Art.  145  (Accesso  ai  gruppi  sportivi  del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco). - (Omissis). 
              2.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono stabiliti: 
                a)  i  requisiti  di  eta'  e  di  idoneita'  fisica,
          psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo  dei  vigili
          del fuoco in qualita' di atleta, anche in deroga  a  quelli
          previsti dai  regolamenti  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
          lettere b) e c); 
                b) le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al
          comma 1, ivi comprese  le  modalita'  di  accertamento  dei
          requisiti  psico-fisici  e  attitudinali  dei  candidati  e
          quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
          o per mancata presentazione agli accertamenti  psico-fisici
          e attitudinali; in tale ambito e' previsto anche  che,  nei
          singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti
          tra le  varie  discipline  praticate  dai  gruppi  sportivi
          ovvero  tra  le  specialita'  esistenti  nell'ambito  delle
          discipline stesse; 
                c) la composizione delle commissioni esaminatrici; 
                d) le categorie di titoli da ammettere a  valutazione
          e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse; 
                e) i criteri  per  la  formazione  della  graduatoria
          unica di merito ovvero delle graduatorie  di  disciplina  o
          specialita'. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 148  del  decreto  legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: 
              «Art. 148 (Reclutamento e sopravvenuta inidoneita'  del
          personale della banda musicale). - 1. Per il reclutamento e
          la  sopravvenuta  inidoneita'  del  personale  della  banda
          musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta
          da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili,
          le  disposizioni  degli  articoli  145,  146   e   147.   I
          riferimenti alla qualita' di atleta, ai gruppi  sportivi  e
          ai titoli sportivi, contenuti  nei  predetti  articoli,  si
          intendono effettuati,  rispettivamente,  alla  qualita'  di
          orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.».