Art. 6. Disposizioni particolari 1. Al personale assunto si applica la disposizione dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. Resta ferma, per le modalita' di accesso attraverso concorsi pubblici al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta o di orchestrale, la disciplina stabilita dai regolamenti ministeriali di cui agli articoli 145, comma 2, e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente: «(Omissis). 5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. (Omissis).». - Il testo dell'art. 145, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: «Art. 145 (Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - (Omissis). 2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti: a) i requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c); b) le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, ivi comprese le modalita' di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; in tale ambito e' previsto anche che, nei singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialita' esistenti nell'ambito delle discipline stesse; c) la composizione delle commissioni esaminatrici; d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse; e) i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialita'. (Omissis).». - Il testo dell'art. 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: «Art. 148 (Reclutamento e sopravvenuta inidoneita' del personale della banda musicale). - 1. Per il reclutamento e la sopravvenuta inidoneita' del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147. I riferimenti alla qualita' di atleta, ai gruppi sportivi e ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si intendono effettuati, rispettivamente, alla qualita' di orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.».