Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni: a) GPL: i gas di petrolio liquefatti; b) impianto centralizzato: l'impianto centralizzato per esclusivo uso industriale del GPL collegato ad almeno due apparecchiature di utilizzazione, di tipo industriale, funzionanti a GPL e alimentato da uno o piu' serbatoi fissi di pertinenza della capacita' complessiva non inferiore a 10 metri cubi ovvero, mediante un unico punto di presa, da una rete canalizzata di distribuzione di GPL per uso combustione; c) GPL agevolato: il GPL, denaturato secondo le formule e le modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 24-bis del testo unico delle accise dal direttore dell'Agenzia delle dogane e impiegato per usi industriali negli impianti centralizzati, a cui e' applicabile l'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento; d) ufficio competente: l'Ufficio delle dogane territorialmente competente in base all'ubicazione dell'impianto centralizzato; e) soggetto esercente la rete: il soggetto esercente una rete canalizzata di distribuzione di GPL che effettua forniture di GPL agevolato anche ad impianti centralizzati, alimentati dalla medesima rete, ammessi al beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento; f) regolamento n. 210/1996: il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 24-bis del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: «Art. 24-bis (Denaturazione dei prodotti energetici). - 1. Le formule e le modalita' di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane. 2. Fino all'emanazione delle determinazioni di cui al comma 1 restano in vigore le formule e le modalita' di denaturazione vigenti in quanto applicabili.».