Art. 2.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini  del  presente  regolamento  si  adottano  le seguenti
definizioni:
    a) GPL: i gas di petrolio liquefatti;
    b) impianto centralizzato: l'impianto centralizzato per esclusivo
uso  industriale  del  GPL collegato ad almeno due apparecchiature di
utilizzazione, di tipo industriale, funzionanti a GPL e alimentato da
uno  o  piu' serbatoi fissi di pertinenza della capacita' complessiva
non  inferiore  a  10  metri  cubi ovvero, mediante un unico punto di
presa,  da  una  rete  canalizzata  di  distribuzione  di GPL per uso
combustione;
    c) GPL  agevolato:  il  GPL,  denaturato  secondo le formule e le
modalita'  stabilite  ai  sensi  dell'articolo 24-bis del testo unico
delle  accise dal direttore dell'Agenzia delle dogane e impiegato per
usi  industriali  negli  impianti centralizzati, a cui e' applicabile
l'agevolazione   di   cui   all'articolo 1,   comma 1,  del  presente
regolamento;
    d) ufficio  competente:  l'Ufficio  delle dogane territorialmente
competente in base all'ubicazione dell'impianto centralizzato;
    e) soggetto  esercente  la  rete:  il soggetto esercente una rete
canalizzata  di  distribuzione  di  GPL che effettua forniture di GPL
agevolato  anche ad impianti centralizzati, alimentati dalla medesima
rete,  ammessi  al  beneficio  di  cui  all'articolo 1,  comma 1, del
presente regolamento;
    f)  regolamento n. 210/1996: il regolamento di cui al decreto del
Ministro   delle   finanze   25 marzo  1996,  n.  210,  e  successive
modificazioni.
 
          Nota all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  24-bis  del citato
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
              «Art. 24-bis (Denaturazione dei prodotti energetici). -
          1.  Le  formule  e  le  modalita'  di  denaturazione  per i
          prodotti   energetici   sono   stabilite   o   variate  con
          determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane.
              2.  Fino  all'emanazione delle determinazioni di cui al
          comma 1  restano  in  vigore  le  formule e le modalita' di
          denaturazione vigenti in quanto applicabili.».