Art. 3.
              Modalita' di ammissione all'agevolazione
  1. Il  soggetto  titolare  di un impianto centralizzato che intende
usufruire    dell'applicazione    dell'aliquota    ridotta   prevista
dall'articolo 1, comma 1,presenta all'Ufficio competente una istanza,
redatta in duplice esemplare, contenente le indicazioni seguenti:
    a) la denominazione e sede legale della ditta, le generalita' del
soggetto  che ne ha la rappresentanza legale o negoziale, l'attivita'
svolta, la partita IVA, l'ubicazione dell'impianto;
    b) il  tipo  e  le  caratteristiche  tecniche degli apparecchi di
utilizzazione;
    c) il  tipo  e  le  caratteristiche dei congegni applicati per la
misurazione del GPL;
    d) gli  estremi  delle  eventuali  autorizzazioni  necessarie per
l'esercizio dell'impianto centralizzato;
    e) l'indicazione  dei  depositi,  fiscali o commerciali, da cui i
soggetti  stessi  intendono rifornire i serbatoi fissi che alimentano
direttamente l'impianto centralizzato;
    f)  i  dati  identificativi  del  soggetto  esercente  la  rete e
l'indicazione del punto di consegna;
    g) relazione tecnica delle modalita' di impiego del GPL agevolato
nell'ambito  del processo industriale con l'indicazione dei parametri
d'impiego;
    h) l'impegno  a  comunicare all'Ufficio competente ogni eventuale
variazione dei dati forniti entro trenta giorni dal suo verificarsi.
  2.  All'istanza  sono  allegati  la  planimetria  dei  locali o dei
recinti  in  cui  e'  installato  l'impianto centralizzato nonche' lo
schema  del  medesimo.  I  soggetti  esercenti impianti centralizzati
alimentati  direttamente da serbatoi fissi indicano nella planimetria
l'ubicazione  dei  medesimi  serbatoi, precisandone la capacita' e il
numero;   copia   delle   relative   tabelle   di  taratura  e  delle
certificazioni  relative ai congegni applicati per la misurazione del
GPL   sono   acquisite   nel   corso  delle  operazioni  di  verifica
dell'impianto effettuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1.