Art. 3. Modalita' di ammissione all'agevolazione 1. Il soggetto titolare di un impianto centralizzato che intende usufruire dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista dall'articolo 1, comma 1,presenta all'Ufficio competente una istanza, redatta in duplice esemplare, contenente le indicazioni seguenti: a) la denominazione e sede legale della ditta, le generalita' del soggetto che ne ha la rappresentanza legale o negoziale, l'attivita' svolta, la partita IVA, l'ubicazione dell'impianto; b) il tipo e le caratteristiche tecniche degli apparecchi di utilizzazione; c) il tipo e le caratteristiche dei congegni applicati per la misurazione del GPL; d) gli estremi delle eventuali autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'impianto centralizzato; e) l'indicazione dei depositi, fiscali o commerciali, da cui i soggetti stessi intendono rifornire i serbatoi fissi che alimentano direttamente l'impianto centralizzato; f) i dati identificativi del soggetto esercente la rete e l'indicazione del punto di consegna; g) relazione tecnica delle modalita' di impiego del GPL agevolato nell'ambito del processo industriale con l'indicazione dei parametri d'impiego; h) l'impegno a comunicare all'Ufficio competente ogni eventuale variazione dei dati forniti entro trenta giorni dal suo verificarsi. 2. All'istanza sono allegati la planimetria dei locali o dei recinti in cui e' installato l'impianto centralizzato nonche' lo schema del medesimo. I soggetti esercenti impianti centralizzati alimentati direttamente da serbatoi fissi indicano nella planimetria l'ubicazione dei medesimi serbatoi, precisandone la capacita' e il numero; copia delle relative tabelle di taratura e delle certificazioni relative ai congegni applicati per la misurazione del GPL sono acquisite nel corso delle operazioni di verifica dell'impianto effettuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1.