Art. 8.
                Modalita' di fruizione del beneficio
  1.  Per  il  GPL  agevolato  impiegato  in  impianti  centralizzati
alimentati  direttamente  da  serbatoi  fissi,  che sono riforniti da
depositi fiscali, l'azienda fornitrice emette fattura con indicazione
dell'accisa nella misura ridotta di cui all'articolo 1, comma 1.
  2.  Per  il  GPL  agevolato  impiegato  in  impianti  centralizzati
alimentati  direttamente  da  serbatoi  fissi  che  sono riforniti da
depositi   commerciali,   il  beneficio  derivante  dall'applicazione
dell'aliquota  ridotta  di  cui all'articolo 1, comma 1, del presente
regolamento e' concesso alla azienda fornitrice mediante un accredito
d'imposta  effettuato  secondo le modalita' di cui all'articolo 6 del
regolamento  di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre
1996,  n.  689.  Al fine di ottenere il suddetto accredito, l'azienda
fornitrice  emette,  per ogni fornitura di GPL agevolato, una fattura
con l'annotazione, relativa al prodotto fornito, della differenza tra
l'accisa  applicabile  al  GPL  per  uso combustione fornito e quella
ridotta effettivamente pagata, per il medesimo prodotto, dall'azienda
fornitrice. La medesima azienda presenta, all'Ufficio competente, una
istanza   contenente   l'elenco,   relativo   ai   due   mesi  solari
immediatamente   precedenti,   dei   rifornimenti  di  GPL  agevolato
effettuati,  per  i  quali  risultano  emesse  fatture e dei relativi
soggetti  titolari  degli impianti centralizzati autorizzati ai sensi
dell'articolo 4,  comma 3,  del  presente  regolamento.  L'istanza e'
presentata  entro  la  fine  del mese successivo al bimestre a cui si
riferisce.  Le fatture emesse dalla azienda distributrice sono tenute
a disposizione dell'Ufficio competente.
  3.  Per  il  GPL  agevolato  impiegato  in  impianti  centralizzati
alimentati  da  reti canalizzate, il beneficio di cui all'articolo 1,
comma 1,  del  presente regolamento e' concesso al soggetto esercente
la  rete  mediante  un  accredito  d'imposta,  effettuato  secondo le
modalita'  di  cui all'articolo 6 del regolamento n. 689 del 1996. Al
fine   di  ottenere  il  medesimo  accredito  d'imposta  il  soggetto
esercente   la  rete  presenta  una  istanza  all'Ufficio  competente
contenente  l'elenco,  relativo  ai  due  mesi  solari immediatamente
precedenti,  dei quantitativi di GPL agevolato, quali risultano dalla
lettura dei contatori di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del
presente  regolamento  ceduti  a ciascuno dei soggetti autorizzati ai
sensi  dell'articolo 4,  comma 3,  del  presente  regolamento e per i
quali   risultano  emesse  fatture  con  l'annotazione,  relativa  al
prodotto  fornito,  della  differenza tra l'accisa applicabile al GPL
per  uso  combustione fornito e quella ridotta effettivamente pagata,
per  il  medesimo prodotto, dal soggetto esercente la rete. L'istanza
e'  presentata entro la fine del mese successivo al bimestre a cui si
riferisce.  Le fatture emesse dalla azienda distributrice sono tenute
a disposizione dell'Ufficio competente.
  4.   L'Ufficio   competente,   entro   quarantacinque   giorni  dal
ricevimento  delle  istanze  di  cui  ai  commi  2  e  3 del presente
articolo,   provvede   agli   adempimenti  previsti  dall'articolo 6,
comma 3,  del regolamento n. 689 del 1996. Trascorso inutilmente tale
termine,  competono  sulle somme richieste nelle predette istanze gli
interessi  al  saggio legale, che decorrono dal giorno di ricevimento
delle istanze medesime.
  5.   Ai   fini  della  determinazione  dell'entita'  del  beneficio
spettante, al GPL fornito da reti canalizzate e' attribuito un potere
calorifico  superiore  convenzionale  pari  a 24.000 chilocalorie per
metro cubo e un rapporto convenzionale tra volume e peso pari a 2; al
GPL  miscelato  ad  aria fornito da reti canalizzate e' attribuito un
potere  calorifico superiore convenzionale pari a 12.000 chilocalorie
per  metro  cubo e un rapporto convenzionale tra volume e peso pari a
1.
  6.  Con  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle dogane, i
rapporti   convenzionali   di   cui  al  comma 5  sono  eventualmente
rideterminati  conseguentemente  al  verificarsi  di  variazioni,  in
misura maggiore del 5 per cento, dei poteri calorifici superiori medi
del  GPL e del GPL miscelato ad aria forniti nel territorio nazionale
rispetto a quelli indicati al medesimo comma 5.
 
          Note all'art. 8:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  6  del  decreto
          ministeriale  12 dicembre 1996, n. 689 (Regolamento recante
          norme  per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla
          produzione   e  sui  consumi),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 gennaio 1997, n. 19.
              «Art. 6 (Modalita' di effettuazione dei rimborsi). - 1.
          Le domande di rimborso sono presentate in due esemplari, se
          il  rimborso e' richiesto in danaro, o in tre esemplari, se
          il  rimborso  e'  richiesto mediante accredito. Ricevuta la
          domanda,   l'UTF  verifica  la  regolarita'  formale  della
          medesima  e  della  documentazione allegata e la congruita'
          del  rimborso  richiesto.  Se dalla suddetta documentazione
          non  si puo' stabilire l'aliquota dell'imposta corrisposta,
          il  rimborso  e'  commisurato  all'aliquota  piu'  bassa in
          vigore  nei 12 mesi precedenti il giorno in cui e' maturato
          il diritto al rimborso.
              2.  Quando  il  rimborso e' richiesto in danaro, l'UTF,
          espletate le incombenze di cui al comma 1, trasmette, entro
          trenta giorni, uno degli esemplari della domanda, corredato
          dal   proprio   parere,   alla   circoscrizione   doganale,
          competente  ai  sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del
          Ministro  delle  finanze  26 novembre 1991, che provvede in
          merito,  anche  per quanto concerne la corresponsione degli
          interessi.
              3.  Il  soggetto che desidera avvalersi della procedura
          del  rimborso  mediante accredito, indica, nella domanda di
          rimborso,   presso   quale   impianto   intende  utilizzare
          l'accredito.  L'UTF,  effettuati  i  riscontri  di  cui  al
          comma 1  ed  apposto  sulla  domanda il visto attestante il
          diritto  al  rimborso  con  il  conteggio  degli  interessi
          decorrenti  dalla  data  della  presentazione della domanda
          fino  a  quella  di  evasione  della medesima, entro trenta
          giorni   dalla   data  di  ricezione  trasmette  uno  degli
          esemplari   della   domanda   all'interessato,   ed   altro
          all'ufficio   o   alla   propria  articolazione  competente
          sull'impianto  presso  cui  verra'  utilizzato l'accredito,
          comunicando   all'esercente   del   suddetto   impianto  il
          nominativo   del  beneficiario,  l'entita'  e  gli  estremi
          dell'accredito.   Effettuata  l'immissione  in  consumo  di
          prodotto  per  l'importo  di  accisa  per  il  quale  viene
          utilizzato   l'accredito,  l'esercente  dell'impianto  pone
          l'esemplare  della  domanda consegnatogli dal beneficiario,
          munito    dell'attestazione    di   ricevuta   apposta   da
          quest'ultimo,   a   corredo   delle  proprie  registrazioni
          fiscali.
              4.  La  procedura  di  cui al comma 3, con l'esclusione
          della    comunicazione   all'esercente   dell'impianto   di
          estrazione,  e'  seguita  anche nel caso in cui il soggetto
          che  chiede  il rimborso e' un depositario autorizzato o un
          operatore     professionale     che    intende    avvalersi
          dell'accredito  a  scomputo di versamenti d'imposta che sia
          tenuto ad effettuare.
              5. Il rimborso di cui al comma 3 puo' essere trasferito
          dall'avente  diritto  ad  altro  soggetto,  che deve essere
          indicato nella domanda di rimborso. Si applica la procedura
          stabilita  dal  predetto  comma, con la sola differenza che
          l'immissione  in  consumo  del  prodotto per il quale viene
          utilizzato  l'accredito e' effettuata a favore del soggetto
          cui il rimborso e' stato trasferito.».