Art. 8. Modalita' di fruizione del beneficio 1. Per il GPL agevolato impiegato in impianti centralizzati alimentati direttamente da serbatoi fissi, che sono riforniti da depositi fiscali, l'azienda fornitrice emette fattura con indicazione dell'accisa nella misura ridotta di cui all'articolo 1, comma 1. 2. Per il GPL agevolato impiegato in impianti centralizzati alimentati direttamente da serbatoi fissi che sono riforniti da depositi commerciali, il beneficio derivante dall'applicazione dell'aliquota ridotta di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento e' concesso alla azienda fornitrice mediante un accredito d'imposta effettuato secondo le modalita' di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689. Al fine di ottenere il suddetto accredito, l'azienda fornitrice emette, per ogni fornitura di GPL agevolato, una fattura con l'annotazione, relativa al prodotto fornito, della differenza tra l'accisa applicabile al GPL per uso combustione fornito e quella ridotta effettivamente pagata, per il medesimo prodotto, dall'azienda fornitrice. La medesima azienda presenta, all'Ufficio competente, una istanza contenente l'elenco, relativo ai due mesi solari immediatamente precedenti, dei rifornimenti di GPL agevolato effettuati, per i quali risultano emesse fatture e dei relativi soggetti titolari degli impianti centralizzati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del presente regolamento. L'istanza e' presentata entro la fine del mese successivo al bimestre a cui si riferisce. Le fatture emesse dalla azienda distributrice sono tenute a disposizione dell'Ufficio competente. 3. Per il GPL agevolato impiegato in impianti centralizzati alimentati da reti canalizzate, il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento e' concesso al soggetto esercente la rete mediante un accredito d'imposta, effettuato secondo le modalita' di cui all'articolo 6 del regolamento n. 689 del 1996. Al fine di ottenere il medesimo accredito d'imposta il soggetto esercente la rete presenta una istanza all'Ufficio competente contenente l'elenco, relativo ai due mesi solari immediatamente precedenti, dei quantitativi di GPL agevolato, quali risultano dalla lettura dei contatori di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del presente regolamento ceduti a ciascuno dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del presente regolamento e per i quali risultano emesse fatture con l'annotazione, relativa al prodotto fornito, della differenza tra l'accisa applicabile al GPL per uso combustione fornito e quella ridotta effettivamente pagata, per il medesimo prodotto, dal soggetto esercente la rete. L'istanza e' presentata entro la fine del mese successivo al bimestre a cui si riferisce. Le fatture emesse dalla azienda distributrice sono tenute a disposizione dell'Ufficio competente. 4. L'Ufficio competente, entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle istanze di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 6, comma 3, del regolamento n. 689 del 1996. Trascorso inutilmente tale termine, competono sulle somme richieste nelle predette istanze gli interessi al saggio legale, che decorrono dal giorno di ricevimento delle istanze medesime. 5. Ai fini della determinazione dell'entita' del beneficio spettante, al GPL fornito da reti canalizzate e' attribuito un potere calorifico superiore convenzionale pari a 24.000 chilocalorie per metro cubo e un rapporto convenzionale tra volume e peso pari a 2; al GPL miscelato ad aria fornito da reti canalizzate e' attribuito un potere calorifico superiore convenzionale pari a 12.000 chilocalorie per metro cubo e un rapporto convenzionale tra volume e peso pari a 1. 6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, i rapporti convenzionali di cui al comma 5 sono eventualmente rideterminati conseguentemente al verificarsi di variazioni, in misura maggiore del 5 per cento, dei poteri calorifici superiori medi del GPL e del GPL miscelato ad aria forniti nel territorio nazionale rispetto a quelli indicati al medesimo comma 5.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto ministeriale 12 dicembre 1996, n. 689 (Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 1997, n. 19. «Art. 6 (Modalita' di effettuazione dei rimborsi). - 1. Le domande di rimborso sono presentate in due esemplari, se il rimborso e' richiesto in danaro, o in tre esemplari, se il rimborso e' richiesto mediante accredito. Ricevuta la domanda, l'UTF verifica la regolarita' formale della medesima e della documentazione allegata e la congruita' del rimborso richiesto. Se dalla suddetta documentazione non si puo' stabilire l'aliquota dell'imposta corrisposta, il rimborso e' commisurato all'aliquota piu' bassa in vigore nei 12 mesi precedenti il giorno in cui e' maturato il diritto al rimborso. 2. Quando il rimborso e' richiesto in danaro, l'UTF, espletate le incombenze di cui al comma 1, trasmette, entro trenta giorni, uno degli esemplari della domanda, corredato dal proprio parere, alla circoscrizione doganale, competente ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1991, che provvede in merito, anche per quanto concerne la corresponsione degli interessi. 3. Il soggetto che desidera avvalersi della procedura del rimborso mediante accredito, indica, nella domanda di rimborso, presso quale impianto intende utilizzare l'accredito. L'UTF, effettuati i riscontri di cui al comma 1 ed apposto sulla domanda il visto attestante il diritto al rimborso con il conteggio degli interessi decorrenti dalla data della presentazione della domanda fino a quella di evasione della medesima, entro trenta giorni dalla data di ricezione trasmette uno degli esemplari della domanda all'interessato, ed altro all'ufficio o alla propria articolazione competente sull'impianto presso cui verra' utilizzato l'accredito, comunicando all'esercente del suddetto impianto il nominativo del beneficiario, l'entita' e gli estremi dell'accredito. Effettuata l'immissione in consumo di prodotto per l'importo di accisa per il quale viene utilizzato l'accredito, l'esercente dell'impianto pone l'esemplare della domanda consegnatogli dal beneficiario, munito dell'attestazione di ricevuta apposta da quest'ultimo, a corredo delle proprie registrazioni fiscali. 4. La procedura di cui al comma 3, con l'esclusione della comunicazione all'esercente dell'impianto di estrazione, e' seguita anche nel caso in cui il soggetto che chiede il rimborso e' un depositario autorizzato o un operatore professionale che intende avvalersi dell'accredito a scomputo di versamenti d'imposta che sia tenuto ad effettuare. 5. Il rimborso di cui al comma 3 puo' essere trasferito dall'avente diritto ad altro soggetto, che deve essere indicato nella domanda di rimborso. Si applica la procedura stabilita dal predetto comma, con la sola differenza che l'immissione in consumo del prodotto per il quale viene utilizzato l'accredito e' effettuata a favore del soggetto cui il rimborso e' stato trasferito.».