Art. 10. 
 
                      Trattamento e riciclaggio 
 
  1. Entro il 26 settembre 2009: 
   a) i produttori od i terzi che agiscono in loro nome istituiscono,
su base individuale o collettiva, utilizzando  le  migliori  tecniche
disponibili, in termini  di  tutela  della  salute  e  dell'ambiente,
sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei  rifiuti  di  pile  e
accumulatori; 
   b) tutte le pile e gli accumulatori  individuabili  e  raccolti  a
norma degli articoli 6 e 7 o del decreto 25 luglio 2005, n. 151, sono
sottoposti a trattamento e riciclaggio con sistemi che siano conformi
alla normativa comunitaria, in particolare  per  quanto  riguarda  la
salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti. 
  2. Il trattamento di cui al comma 1 soddisfa i requisiti minimi  di
cui all'allegato II, parte A. 
  3. Le pile o  gli  accumulatori  raccolti  assieme  ai  rifiuti  di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, a norma  del  decreto  n.
151 del 2005, sono rimossi dai rifiuti delle apparecchiature stesse e
gestiti secondo quanto disposto all'articolo 13, comma 3. 
  4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di riciclaggio
e le disposizioni associate di cui all'allegato II, parte B, entro il
26 settembre 2011. 
  5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di  cui  ai
commi 2 e  4,  le  province  territorialmente  competenti  effettuano
apposite  ispezioni  presso  gli  impianti  di   trattamento   e   di
riciclaggio dei rifiuti di  pile  e  accumulatori,  e  comunicano  al
Comitato di cui all'articolo 19 gli esiti di tali ispezioni. 
  6. L'operazione di trattamento dei rifiuti di pile  e  accumulatori
di cui al presente articolo puo' essere effettuata al  di  fuori  del
territorio nazionale o comunitario, a condizione  che  la  spedizione
dei rifiuti sia conforme alle disposizioni del  regolamento  (CE)  n.
1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006,
e successive modificazioni. 
  7. I rifiuti di pile e accumulatori, esportati  dalla  Comunita'  a
norma del citato regolamento (CE) n. 1013/2006 e del regolamento (CE)
n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, come modificato
dal regolamento (CE) n. 740/2008 della  Commissione,  del  29  luglio
2008, sono presi in considerazione  ai  fini  dell'adempimento  degli
obblighi e del conseguimento delle efficienze stabiliti nell'allegato
II , solo  se  l'esportatore  puo'  dimostrare  che  l'operazione  di
riciclaggio e' stata effettuata in condizioni  equivalenti  a  quelle
stabilite dal presente decreto. 
  8. A decorrere dall'anno  2012  gli  impianti  di  riciclaggio  dei
rifiuti di pile e accumulatori comunicano  ogni  anno  al  Centro  di
coordinamento  di  cui  all'articolo  16  entro  il  31  marzo,   con
riferimento all'anno solare precedente, le informazioni  relative  ai
quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie  di
pile e accumulatori, e alle percentuali  di  riciclaggio  conseguite,
con riferimento alle tre categorie di pile  ed  accumulatori  di  cui
all'allegato III, punto 3, lettera b). 
 
          Nota all'art. 10:
             -  Per il decreto legislativo n. 151 del 2005, vedi note
          all'art. 2.
             -  Il  regolamento  (CEE)  1013/2006 e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 12 luglio 2006, n. L 190.