Art. 11. Nuove tecnologie di riciclaggio 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per tali finalita', misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove la diffusione negli impianti di trattamento di sistemi certificati di gestione ambientale, a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS/ISO 14000).
Nota all'art. 11: - Il regolamento (CE) n. 761/2001 e' pubblicato nella G.U.C.E. 24 aprile 2001, n. L 114.