Art. 11. 
 
                   Nuove tecnologie di riciclaggio 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, di concerto con i Ministeri dell'economia  e  delle  finanze  e
dello  sviluppo  economico,  definisce,  nei  limiti  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio previsti per tali finalita', misure volte  a
promuovere  lo  sviluppo  di  nuove  tecnologie   di   recupero,   di
riciclaggio e di trattamento. 
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare promuove la diffusione negli impianti di trattamento di  sistemi
certificati di gestione ambientale, a norma del regolamento  (CE)  n.
761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  marzo  2001,
sull'adesione  volontaria   delle   organizzazioni   a   un   sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS/ISO 14000). 
 
          Nota all'art. 11: 
             - Il regolamento (CE) n. 761/2001  e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 24 aprile 2001, n. L 114.