Art. 12. 
 
                             Smaltimento 
 
  1. E' vietato lo smaltimento in discarica o mediante  incenerimento
dei rifiuti  delle  pile  e  degli  accumulatori  industriali  e  per
veicoli, ad  eccezione  dei  residui  che  sono  stati  sottoposti  a
trattamento o riciclaggio a norma dell'articolo 10, comma 1.