Art. 13. Finanziamento 1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori di cui agli articoli 6 e 7 e 10 e' a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato di vigilanza e controllo di cui al presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione e di ripartizione dei finanziamenti delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio, in funzione anche della tipologia delle pile e degli accumulatori raccolti, dell'ubicazione sul territorio dei punti di raccolta e della quota percentuale di raccolta separata effettuata, nonche' tenuto conto dei ricavi derivanti dalla vendita dei metalli ottenuti dalle operazioni di trattamento e riciclaggio. 3. I rifiuti di pile e accumulatori raccolti nell'ambito dei sistemi di cui ai decreti n. 151 del 2005 e n. 209 del 2003 sono rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dai veicoli fuori uso presso gli impianti di trattamento di tali rifiuti e presi in carico dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome ai sensi del comma 1. 4. I produttori sono tenuti a sostenere i costi del funzionamento e delle attivita' del Centro di coordinamento di cui all'articolo 16. 5. I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili. 6. I produttori e gli utilizzatori di pile e accumulatori industriali e per veicoli possono concludere accordi che stabiliscano il ricorso a modalita' di finanziamento diverse da quelle di cui al comma 1. 7. Il presente articolo si applica a tutti i rifiuti di pile e accumulatori, indipendentemente dalla data della loro immissione sul mercato. 8. L'obbligo di cui al comma 1 non puo' implicare un doppio addebito per i produttori, nel caso di pile o accumulatori raccolti conformemente alle disposizioni di cui ai decreti n. 209 del 2003 e n. 151 del 2005.
Nota all'art. 13: - Per il decreto n. 151 del 2005, vedi note all'art. 2. - Per il decreto n. 209 del 2003, vedi note all'art. 1.