Art. 13. 
 
                            Finanziamento 
 
  1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trattamento  e
di riciclaggio dei rifiuti  di  pile  ed  accumulatori  di  cui  agli
articoli 6 e 7 e 10 e' a  carico  dei  produttori  o  dei  terzi  che
agiscono in loro nome. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentito il Comitato di vigilanza e  controllo  di  cui  al
presente decreto, sono definiti i  criteri  di  determinazione  e  di
ripartizione  dei  finanziamenti  delle   operazioni   di   raccolta,
trattamento e riciclaggio, in funzione anche  della  tipologia  delle
pile e degli accumulatori raccolti,  dell'ubicazione  sul  territorio
dei punti di raccolta e della quota percentuale di raccolta  separata
effettuata, nonche' tenuto conto dei ricavi derivanti  dalla  vendita
dei metalli ottenuti dalle operazioni di trattamento e riciclaggio. 
  3. I rifiuti  di  pile  e  accumulatori  raccolti  nell'ambito  dei
sistemi di cui ai decreti n. 151 del 2005 e  n.  209  del  2003  sono
rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed  elettroniche  e
dai veicoli fuori uso presso gli  impianti  di  trattamento  di  tali
rifiuti e presi in carico dai produttori o dai terzi che agiscono  in
loro nome ai sensi del comma 1. 
  4. I produttori sono tenuti a sostenere i costi del funzionamento e
delle attivita' del Centro di coordinamento di cui all'articolo 16. 
  5. I costi della raccolta, del trattamento e  del  riciclaggio  non
sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della
vendita di nuove pile e accumulatori portatili. 
  6.  I  produttori  e  gli  utilizzatori  di  pile  e   accumulatori
industriali e per veicoli possono concludere accordi che stabiliscano
il ricorso a modalita' di finanziamento diverse da quelle di  cui  al
comma 1. 
  7. Il presente articolo si applica a tutti  i  rifiuti  di  pile  e
accumulatori, indipendentemente dalla data della loro immissione  sul
mercato. 
  8. L'obbligo di cui  al  comma  1  non  puo'  implicare  un  doppio
addebito per i produttori, nel caso di pile o  accumulatori  raccolti
conformemente alle disposizioni di cui ai decreti n. 209 del  2003  e
n. 151 del 2005. 
 
          Nota all'art. 13:
             - Per il decreto n. 151 del 2005, vedi note all'art. 2.
             - Per il decreto n. 209 del 2003, vedi note all'art. 1.