Art. 14.

                         Registro nazionale

  1.  E'  istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti tenuti
al  finanziamento  dei  sistemi  di  gestione  dei  rifiuti di pile e
accumulatori  ai sensi dell'articolo 13. All'interno di tale registro
e'  prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per
il  finanziamento  della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori,
sulla base delle indicazioni di cui al comma 2.
  2.  Il  produttore di pile e accumulatori soggetto agli obblighi di
cui  al  comma  1  puo'  immettere  sul  mercato tali prodotti solo a
seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la
Camera  di  commercio  di  competenza.  Tale  iscrizione  deve essere
effettuata,  conformemente a quanto previsto dall'allegato III, entro
sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto.
Annualmente,  entro  il 31 marzo, i produttori comunicano alle Camere
di  commercio  i  dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul
mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia; tale
dato  e'  comunicato  per la prima volta all'atto dell'iscrizione con
riferimento all'anno solare precedente.
  3.  Una  volta  effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene
rilasciato  un  numero  di  iscrizione tramite il sistema informatico
delle  Camere  di commercio. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il
numero  di  iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i
documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.
  4.  L'iscrizione  al  Registro  e'  assoggettata al pagamento di un
corrispettivo  annuale  da  determinarsi,  secondo  il criterio della
copertura  dei  costi  dei  servizi,  con  il  provvedimento  di  cui
all'articolo 27, comma 5.
  5.  Ai fini delle predisposizione e dell'aggiornamento del Registro
di  cui  al comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  comunicano  annualmente  all'ISPRA, secondo modalita' di
interconnessione  telematica  da  definirsi  mediante  accordo tra le
parti,  l'elenco delle imprese identificate come produttori di pile e
accumulatori  e  dei  sistemi  collettivi operativi, nonche' tutte le
altre informazioni di cui al comma 2.