Art. 15. 
 
     Gestione del Registro e dei dati su raccolta e riciclaggio 
 
  1. Il Registro di cui all'articolo 14  e'  detenuto  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare.  L'ISPRA
effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il
corretto assolvimento dei compiti di cui all'articolo 14, comma 2. 
  2. L'ISPRA svolge inoltre i seguenti compiti: 
   a) predispone e aggiorna il Registro di cui all'articolo 14  sulla
base delle comunicazioni di produttori di cui all'articolo 14,  comma
2; 
   b) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati relativi
ai prodotti immessi sul  mercato  che  i  produttori  sono  tenuti  a
comunicare al Registro ai sensi dell'articolo 14, comma 2; 
   c)  raccoglie  i  dati  trasmessi   dai   sistemi   di   raccolta,
relativamente alla raccolta e al riciclaggio secondo quanto  previsto
dagli articoli 8 e 10, nonche' dalle province, ai sensi dell'articolo
10, comma 5; 
   d) elabora i dati relativi alla raccolta e  al  riciclaggio  e  ne
trasmette le risultanze al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ai fini  della  trasmissione  alla  Commissione
europea delle relazioni di cui all'articolo 24.