Art. 15. Gestione del Registro e dei dati su raccolta e riciclaggio 1. Il Registro di cui all'articolo 14 e' detenuto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'ISPRA effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento dei compiti di cui all'articolo 14, comma 2. 2. L'ISPRA svolge inoltre i seguenti compiti: a) predispone e aggiorna il Registro di cui all'articolo 14 sulla base delle comunicazioni di produttori di cui all'articolo 14, comma 2; b) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro ai sensi dell'articolo 14, comma 2; c) raccoglie i dati trasmessi dai sistemi di raccolta, relativamente alla raccolta e al riciclaggio secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 10, nonche' dalle province, ai sensi dell'articolo 10, comma 5; d) elabora i dati relativi alla raccolta e al riciclaggio e ne trasmette le risultanze al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della trasmissione alla Commissione europea delle relazioni di cui all'articolo 24.