Art. 16.

                       Centro di coordinamento

  1.  E'  istituito il Centro di coordinamento, in forma di consorzio
avente  personalita'  giuridica di diritto privato, cui partecipano i
produttori  di  pile  e  di  accumulatori, individualmente o in forma
collettiva.
  2.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto  il  Centro  di  coordinamento  si dota di apposito
statuto.