Art. 16. Centro di coordinamento 1. E' istituito il Centro di coordinamento, in forma di consorzio avente personalita' giuridica di diritto privato, cui partecipano i produttori di pile e di accumulatori, individualmente o in forma collettiva. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Centro di coordinamento si dota di apposito statuto.