Art. 17. Compiti del Centro di coordinamento 1. Il Centro di coordinamento ha il compito di ottimizzare le attivita' di competenza dei sistemi collettivi ed individuali a garanzia di omogenee ed uniformi condizioni operative al fine di incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori. 2. In particolare il Centro di coordinamento provvede: a) ad organizzare ed effettuare in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale le campagne di informazione di cui all'articolo 22; b) ad organizzare per tutti i consorziati un sistema capillare di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori che copra in modo omogeneo l'intero territorio nazionale; c) ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, nonche' la loro trasmissione all'ISPRA entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di rilevamento; d) a garantire il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i sistemi collettivi o individuali e gli altri operatori economici; e) a svolgere le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 13, d'intesa con il Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19.