Art. 17. 
 
                 Compiti del Centro di coordinamento 
 
  1. Il Centro di coordinamento  ha  il  compito  di  ottimizzare  le
attivita' di competenza  dei  sistemi  collettivi  ed  individuali  a
garanzia di omogenee ed uniformi  condizioni  operative  al  fine  di
incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio dei  rifiuti
di pile e accumulatori. 
  2. In particolare il Centro di coordinamento provvede: 
   a) ad organizzare ed effettuare in  maniera  uniforme  sull'intero
territorio nazionale le campagne di informazione di cui  all'articolo
22; 
   b) ad organizzare per tutti i consorziati un sistema capillare  di
raccolta dei rifiuti  di  pile  e  accumulatori  che  copra  in  modo
omogeneo l'intero territorio nazionale; 
   c) ad assicurare il monitoraggio e  la  rendicontazione  dei  dati
relativi alla raccolta ed  al  riciclaggio  dei  rifiuti  di  pile  e
accumulatori, nonche' la loro  trasmissione  all'ISPRA  entro  il  28
febbraio dell'anno successivo a quello di rilevamento; 
   d)  a  garantire  il  necessario  raccordo  tra  l'amministrazione
pubblica, i sistemi collettivi o individuali e  gli  altri  operatori
economici; 
   e) a svolgere le funzioni di cui  al  comma  2  dell'articolo  13,
d'intesa con il Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo
19.