Art. 18. Organizzazione del Centro di coordinamento 1. Sono organi del Centro di coordinamento: a) l'assemblea, composta dai rappresentanti di tutti i produttori, in forma singola o associata; b) il Comitato esecutivo, composto da cinque membri, tra cui il Presidente; c) il Presidente; d) il Collegio dei revisori contabili. 2. Il Presidente e il Comitato esecutivo sono nominati dall'assemblea e durano in carica dodici mesi dalla nomina. 3. I componenti del Collegio dei revisori sono nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Il mandato triennale e' rinnovabile. 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva con apposito decreto lo statuto del Centro di coordinamento, deliberato dall'assemblea, e vigila sul rispetto degli obblighi posti a carico dello stesso.