Art. 18.

             Organizzazione del Centro di coordinamento

  1. Sono organi del Centro di coordinamento:
   a) l'assemblea, composta dai rappresentanti di tutti i produttori,
in forma singola o associata;
   b)  il  Comitato  esecutivo, composto da cinque membri, tra cui il
Presidente;
   c) il Presidente;
   d) il Collegio dei revisori contabili.
  2.   Il   Presidente   e   il   Comitato  esecutivo  sono  nominati
dall'assemblea e durano in carica dodici mesi dalla nomina.
  3.  I  componenti  del  Collegio dei revisori sono nominati tra gli
iscritti  all'albo  dei  revisori  contabili. Il mandato triennale e'
rinnovabile.
  4.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare   approva   con  apposito  decreto  lo  statuto  del  Centro  di
coordinamento, deliberato dall'assemblea, e vigila sul rispetto degli
obblighi posti a carico dello stesso.