Art. 19. Comitato di vigilanza e controllo 1. Il Comitato di vigilanza e controllo gia' istituito ai sensi dell'articolo 15 del decreto n. 151 del 2005, assume anche le funzioni di Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti di cui al presente decreto. 2. Gli oneri di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono posti in ugual misura a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile ed accumulatori. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ripartiscono gli oneri di cui al presente comma in base alle quote di mercato come individuate dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto n. 151 del 2005. I produttori di pile e accumulatori ripartiscono gli oneri di cui al presente comma secondo i criteri stabiliti dal Comitato di vigilanza di cui al presente articolo. 3. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da otto membri, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dei quali con funzioni di presidente, uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzione di vicepresidente, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e uno dalla Conferenza unificata, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e' garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il sistema contabile, l'attivita' e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno adottato dal Comitato stesso. La Segreteria del Comitato e' assicurata dall'ISPRA. Per l'esame di problemi specifici possono essere invitati alle sedute del Comitato esperti particolarmente qualificati nelle materie da trattare. 5. Il Comitato di vigilanza e controllo assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attivita' di gestione dei rifiuti pile e accumulatori e relaziona annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Al Comitato di vigilanza e controllo spetta inoltre: a) l'elaborazione e l'aggiornamento permanente delle regole necessarie per l'allestimento e la cooperazione tra i centri di raccolta/punti di raccolta di pile e accumulatori e/o enti locali; b) assicurare il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto legislativo; c) garantire l'esame e la valutazione delle problematiche sottoposte dalle categorie interessate e dai sistemi di raccolta, in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello comunitario, si esprime circa l'applicabilita' o meno del presente decreto. d) favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione del presente decreto legislativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti; e) programmare e disporre, sulla base di un apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), avvalendosi dell'ISPRA e della Guardia di finanza.
Nota all'art. 19: - L'art. 15, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo n. 151, cosi' recita: «Art. 15 (Comitato di vigilanza e di controllo e comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti: a)-b) (omissis); c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori; ».