Art. 2. 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
   a)  «pila»  o  «accumulatore»:  una  fonte  di  energia  elettrica
ottenuta  mediante  trasformazione  diretta   di   energia   chimica,
costituita da uno  o  piu'  elementi  primari  (non  ricaricabili)  o
costituita da uno o piu' elementi secondari (ricaricabili); 
   b) «pacco batterie»: un gruppo di pile  o  accumulatori  collegati
tra loro o racchiusi come un'unita' singola e  a  se'  stante  in  un
involucro  esterno  non  destinato  ad  essere  lacerato   o   aperto
dall'utilizzatore; 
   c) «pile o accumulatori portatili»: le pile, le pile a bottone,  i
pacchi  batteria  o  gli  accumulatori  che  sono   sigillati,   sono
trasportabili  a  mano  e  non  costituiscono  pile  o   accumulatori
industriali, ne' batterie o accumulatori per veicoli; 
   d) «pile a bottone»: piccole  pile  o  accumulatori  portatili  di
forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati  a  fini
speciali in prodotti  quali  protesi  acustiche,  orologi  e  piccoli
apparecchi portatili e come energia di riserva; 
   e) «batterie o  accumulatori  per  veicoli»:  le  batterie  o  gli
accumulatori   utilizzati   per   l'avviamento,   l'illuminazione   e
l'accensione; 
   f) «pile o accumulatori industriali»: le pile o  gli  accumulatori
progettati  esclusivamente  a  uso  industriale  o  professionale,  o
utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici; 
   g) «rifiuti di pile o accumulatori»: le pile  e  gli  accumulatori
che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 183, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
   h) «riciclaggio»: il trattamento in un processo di  produzione  di
materiali di rifiuto per la funzione originaria  o  per  altri  fini,
escluso il recupero di energia; 
   i) «smaltimento»: una qualsiasi delle  operazioni  applicabili  di
cui all'allegato B alla parte quarta del decreto n. 152 del 2006; 
   l) «trattamento»: le attivita' eseguite  sui  rifiuti  di  pile  e
accumulatori dopo la consegna ad un impianto  per  la  selezione,  la
preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento; 
   m)   «apparecchio»:   qualsiasi   apparecchiatura   elettrica    o
elettronica, secondo la definizione di cui al decreto legislativo  25
luglio 2005,  n.  151,  alimentata  o  capace  di  essere  alimentata
interamente o parzialmente da pile o accumulatori; 
   n) «produttore»: chiunque immetta sul  mercato  nazionale  per  la
prima volta a titolo  professionale  pile  o  accumulatori,  compresi
quelli incorporati in  apparecchi  o  veicoli,  a  prescindere  dalla
tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di  comunicazione
a distanza  definite  agli  articoli  50,  e  seguenti,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della  direttiva
97/7/CE riguardante la  protezione  dei  consumatori  in  materia  di
contratti a distanza; 
   o)  «distributore»:  qualsiasi   persona   che,   nell'ambito   di
un'attivita'  commerciale,  fornisce  pile  e  accumulatori   ad   un
utilizzatore finale; 
   p)  «immissione  sul  mercato»:  la  fornitura  o   la   messa   a
disposizione, a  titolo  oneroso  o  gratuito,  in  favore  di  terzi
all'interno del territorio della comunita',  compresa  l'importazione
nel territorio doganale della comunita'; 
   q)  «operatori  economici»:  i  produttori,  i  distributori,  gli
operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio
o altri operatori di impianti di trattamento; 
   r)  «utensili  elettrici   senza   fili»:   apparecchi   portatili
alimentati da  pile  o  accumulatori  e  destinati  ad  attivita'  di
manutenzione, di costruzione o di giardinaggio; 
   s) «tasso di raccolta»: la percentuale ottenuta, dividendo il peso
dei rifiuti di pile e accumulatori  portatili  raccolti  in  un  anno
civile a norma dell'articolo 7 per  la  media  del  peso  di  pile  e
accumulatori portatili venduti direttamente agli utilizzatori  finali
da parte dei produttori, ovvero da essi consegnati a terzi  in  vista
della vendita agli utilizzatori finali nel territorio  nazionale  nel
corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti; 
   t) «punto di  raccolta  per  pile  ed  accumulatori»:  contenitore
destinato alla raccolta esclusiva di pile e accumulatori  accessibile
all'utilizzatore finale e distribuito sul  territorio,  tenuto  conto
della densita' di popolazione, non soggetto ai requisiti  in  materia
di registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti  sulla
gestione dei rifiuti. 
 
          Nota all'art. 2:
             - Si riporta il testo dell'art. 183, comma 1, lettera a)
          e l'allegato b) alla parte quarta del decreto legislativo 3
          aprile   2006,   n.   152,   recante:   «Norme  in  materia
          ambientale»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
          2006, n. 88, S.O.:
             «Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte quarta
          del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni
          contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
              a)  rifiuto:  qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
          nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta
          del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia
          deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; ».
             «Allegato B
             Allegati alla Parte IV
             N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni
          di  smaltimento  come  avvengono  nella  pratica. I rifiuti
          devono   essere  smaltiti  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo  e  senza usare procedimenti o metodi che possano
          recare pregiudizio all'ambiente.
          Operazioni di smaltimento
             D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica).
             D2   Trattamento   in   ambiente  terrestre  (a  esempio
          biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).
             D3  Iniezioni  in  profondita'  (a esempio iniezioni dei
          rifiuti  pompabili  in  pozzi.  In  cupole  saline o faglie
          geologiche naturali).
             D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di
          fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).
             D5  Messa in discarica specialmente allestita (a esempio
          sistematizzazione  in  alveoli stagni separati, ricoperti o
          isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).
             D6  Scarico  dei  rifiuti  solidi  nell'ambiente  idrico
          eccetto l'immersione.
             D7  Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo
          marino.
             D8  Trattamento  biologico  non  specificato altrove nel
          presente  allegato, che dia origine a composti o a miscugli
          che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati
          nei punti da D1 a D12.
             D9  Trattamento  fisico-chimico  non specificato altrove
          nel  presente  allegato  che  dia  origine  a  composti o a
          miscugli  eliminati  secondo  uno dei procedimenti elencati
          nei   punti   da   D1   a  D12  (ad  esempio  evaporazione,
          essiccazione, calcinazione, ecc.).
             D10 Incenerimento a terra.
             D11 Incenerimento in mare.
             D12  Deposito  permanente  (a  esempio  sistemazione  di
          contenitori in una miniera, ecc.).
             D13   Raggruppamento  preliminare  prima  di  una  delle
          operazioni di cui ai punti da D1 a D12.
             D14  Ricondizionamento  preliminare  prima  di una delle
          operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
             D15  Deposito  preliminare prima di una delle operazioni
          di   cui  ai  punti  da  D1  a  D14  (escluso  il  deposito
          temporaneo,  prima  della  raccolta,  nel luogo in cui sono
          prodotti).».
             -  Il  decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, reca:
          «Attuazione  della  direttiva  2002/95/CE,  della direttiva
          2002/96/CE  e  della  direttiva  2003/108/CE, relative alla
          riduzione    dell'uso    di   sostanze   pericolose   nelle
          apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche, nonche' allo
          smaltimento dei rifiuti».
             - Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, reca:
          «Codice  del  consumo,  a  norma dell'art. 7 della legge 29
          luglio 2003, n. 229.».
             -  La  direttiva  97/7/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4
          giugno 1997, n. L 144.