Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «pila» o «accumulatore»: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o piu' elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o piu' elementi secondari (ricaricabili); b) «pacco batterie»: un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro o racchiusi come un'unita' singola e a se' stante in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore; c) «pile o accumulatori portatili»: le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, ne' batterie o accumulatori per veicoli; d) «pile a bottone»: piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva; e) «batterie o accumulatori per veicoli»: le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione; f) «pile o accumulatori industriali»: le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici; g) «rifiuti di pile o accumulatori»: le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; h) «riciclaggio»: il trattamento in un processo di produzione di materiali di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia; i) «smaltimento»: una qualsiasi delle operazioni applicabili di cui all'allegato B alla parte quarta del decreto n. 152 del 2006; l) «trattamento»: le attivita' eseguite sui rifiuti di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la selezione, la preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento; m) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica, secondo la definizione di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da pile o accumulatori; n) «produttore»: chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; o) «distributore»: qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attivita' commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale; p) «immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della comunita', compresa l'importazione nel territorio doganale della comunita'; q) «operatori economici»: i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio o altri operatori di impianti di trattamento; r) «utensili elettrici senza fili»: apparecchi portatili alimentati da pile o accumulatori e destinati ad attivita' di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio; s) «tasso di raccolta»: la percentuale ottenuta, dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in un anno civile a norma dell'articolo 7 per la media del peso di pile e accumulatori portatili venduti direttamente agli utilizzatori finali da parte dei produttori, ovvero da essi consegnati a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali nel territorio nazionale nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti; t) «punto di raccolta per pile ed accumulatori»: contenitore destinato alla raccolta esclusiva di pile e accumulatori accessibile all'utilizzatore finale e distribuito sul territorio, tenuto conto della densita' di popolazione, non soggetto ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti sulla gestione dei rifiuti.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 183, comma 1, lettera a) e l'allegato b) alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.: «Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; ». «Allegato B Allegati alla Parte IV N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente. Operazioni di smaltimento D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica). D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli). D3 Iniezioni in profondita' (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali). D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.). D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente). D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione. D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino. D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12. D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.). D10 Incenerimento a terra. D11 Incenerimento in mare. D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.). D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12. D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13. D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).». - Il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, reca: «Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti». - Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, reca: «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.». - La direttiva 97/7/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4 giugno 1997, n. L 144.