Art. 20.

        Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento
       delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi

  1.  Il  Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle
batterie   al   piombo  esauste  e  dei  rifiuti  piombosi  istituito
dall'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e
successive  modificazioni, e' considerato uno dei sistemi di raccolta
e  di  trattamento  di  cui  agli  articoli  6,  7 e 10, e continua a
svolgere  la  propria  attivita'  conformandosi alle disposizioni del
presente decreto.
  2.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Consorzio  nazionale  per la raccolta ed il trattamento
delle  batterie  al  piombo  esauste e dei rifiuti piombosi adegua il
proprio  statuto  alle  disposizioni del presente decreto, in modo da
assicurare anche quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 21.
 
          Nota all'art. 20:
             - L'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988,
          n.  397,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre
          1988,  n. 213 e convertito in legge, con modificazioni, con
          legge  9  novembre  1988,  n.  475  (Gazzetta  Ufficiale 10
          novembre  1988,  n.  264),  abrogato  dal  presente decreto
          recava: «Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste.».