Art. 20. Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi 1. Il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi istituito dall'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, e' considerato uno dei sistemi di raccolta e di trattamento di cui agli articoli 6, 7 e 10, e continua a svolgere la propria attivita' conformandosi alle disposizioni del presente decreto. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente decreto, in modo da assicurare anche quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 21.
Nota all'art. 20: - L'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1988, n. 213 e convertito in legge, con modificazioni, con legge 9 novembre 1988, n. 475 (Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1988, n. 264), abrogato dal presente decreto recava: «Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste.».