Art. 21.

                           Partecipazione

  1.  I sistemi di raccolta, ritiro, trattamento e riciclaggio di cui
agli  articolo  6,  7 e 10 evitano ostacoli agli scambi o distorsioni
della  concorrenza  e  agli  stessi  possono  partecipare  tutti  gli
operatori economici e le pubbliche amministrazioni competenti.
  2.  I  sistemi  di  cui  al  comma  1  si  applicano anche a pile e
accumulatori  importati da paesi non appartenenti all'Unione europea,
a condizioni non discriminatorie.
  3.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare  costituisce  un  tavolo  di  consultazione  permanente al quale
partecipano  il  Ministero dello sviluppo economico, l'ISPRA, nonche'
tre  rappresentanti  designati  dalle  organizzazioni nazionali delle
categorie  dell'industria, dei quali almeno due in rappresentanza del
settore    del   recupero,   due   rappresentanti   designati   dalle
organizzazioni  nazionali  delle  categorie  del commercio, uno dalle
organizzazioni  nazionali delle categorie dell'artigianato, uno dalle
organizzazioni  nazionali  delle  categorie  della  cooperazione, uno
dall'ANCI, uno da Confservizi, uno dalle associazioni ambientaliste e
uno dalle associazioni dei consumatori.
  4.  Il tavolo di consultazione di cui al comma 3 si riunisce almeno
due  volte  all'anno  e ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza
dei  componenti.  Il tavolo monitora l'operativita', la funzionalita'
logistica  e l'economicita', nonche' l'attivita' di informazione, del
sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, formulando le
proprie valutazioni e le proprie proposte di miglioramento.