Art. 21. Partecipazione 1. I sistemi di raccolta, ritiro, trattamento e riciclaggio di cui agli articolo 6, 7 e 10 evitano ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza e agli stessi possono partecipare tutti gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni competenti. 2. I sistemi di cui al comma 1 si applicano anche a pile e accumulatori importati da paesi non appartenenti all'Unione europea, a condizioni non discriminatorie. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare costituisce un tavolo di consultazione permanente al quale partecipano il Ministero dello sviluppo economico, l'ISPRA, nonche' tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali delle categorie dell'industria, dei quali almeno due in rappresentanza del settore del recupero, due rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali delle categorie del commercio, uno dalle organizzazioni nazionali delle categorie dell'artigianato, uno dalle organizzazioni nazionali delle categorie della cooperazione, uno dall'ANCI, uno da Confservizi, uno dalle associazioni ambientaliste e uno dalle associazioni dei consumatori. 4. Il tavolo di consultazione di cui al comma 3 si riunisce almeno due volte all'anno e ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. Il tavolo monitora l'operativita', la funzionalita' logistica e l'economicita', nonche' l'attivita' di informazione, del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, formulando le proprie valutazioni e le proprie proposte di miglioramento.