Art. 22. Informazioni per gli utilizzatori finali 1. I produttori di pile e di accumulatori o i terzi che agiscono in loro nome provvedono ad effettuare, mediante il Centro di coordinamento, campagne di informazione per informare gli utilizzatori finali circa: a) i potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori; b) l'obbligo di non smaltire i rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata; c) i sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori a loro disposizione; d) le modalita' di trattamento e il riciclaggio di tutti rifiuti di pile e accumulatori; e) il ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori; f) il significato del simbolo raffigurante il bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce, riportato all'allegato IV, e dei simboli chimici relativi al mercurio (Hg), cadmio (Cd) e piombo (Pb). 2. I distributori di pile o degli accumulatori portatili espongono in evidenza, in prossimita' dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicata la possibilita' di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili. L'avviso informa altresi' circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente decreto, sulle pile e sugli accumulatori.