Art. 22.

              Informazioni per gli utilizzatori finali

  1. I produttori di pile e di accumulatori o i terzi che agiscono in
loro   nome   provvedono   ad   effettuare,  mediante  il  Centro  di
coordinamento,   campagne   di   informazione   per   informare   gli
utilizzatori finali circa:
   a)  i  potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana delle
sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori;
   b) l'obbligo di non smaltire i rifiuti di pile e accumulatori come
rifiuti  urbani  e  di  effettuare,  per  detti rifiuti, una raccolta
separata;
   c) i sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori a loro
disposizione;
   d)  le  modalita' di trattamento e il riciclaggio di tutti rifiuti
di pile e accumulatori;
   e)  il ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio dei rifiuti
di pile e accumulatori;
   f)  il  significato  del  simbolo  raffigurante  il  bidone  della
spazzatura con ruote barrato da una croce, riportato all'allegato IV,
e dei simboli chimici relativi al mercurio (Hg), cadmio (Cd) e piombo
(Pb).
  2.  I distributori di pile o degli accumulatori portatili espongono
in  evidenza, in prossimita' dei banchi di vendita, con caratteri ben
leggibili,  un  avviso  al  pubblico  con indicata la possibilita' di
lasciare  presso  i  loro  punti  di  vendita  i  rifiuti  di  pile o
accumulatori  portatili. L'avviso informa altresi' circa i pericoli e
i  danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento
delle   pile   e  degli  accumulatori  al  di  fuori  degli  appositi
contenitori  per  la  raccolta  separata  e  circa il significato dei
simboli  apposti,  ai  sensi del presente decreto, sulle pile e sugli
accumulatori.