Art. 23. Etichettatura 1. Entro il 26 settembre 2009 le pile e gli accumulatori sono immessi sul mercato solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con il simbolo raffigurato nell'allegato IV. 2. Tale simbolo occupa almeno il 3 per cento della superficie del lato maggiore della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie, con una dimensione massima di 5X5 cm. Per gli elementi cilindrici, il simbolo occupa almeno l'1,5 per cento della superficie della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5X5 cm. Se le dimensioni della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie sono tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a 0,5X0,5 cm, non e' richiesta la marcatura bensi' la stampa di un simbolo di almeno 1X1 cm sull'imballaggio. 3. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile, gli accumulatori e le pile a bottone contenenti piu' di 0,0005 per cento di mercurio (simbolo chimico Hg), piu' di 0,002 per cento di cadmio (simbolo chimico Cd) o piu' di 0,004 per cento di piombo (simbolo chimico Pb) sono contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo. Il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti e' apposto sotto al simbolo di cui al comma 1 e occupa una superficie pari ad almeno un quarto della superficie del predetto simbolo. 4. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato nazionale. 5. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile e gli accumulatori portatili e per veicoli riportano l'indicazione della loro capacita' in modo visibile, leggibile ed indelebile. La capacita' si misura secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformita' alle determinazioni ed ai metodi armonizzati definiti dalla Commissione europea.