Art. 23. 
 
                            Etichettatura 
 
  1. Entro il 26 settembre 2009  le  pile  e  gli  accumulatori  sono
immessi  sul  mercato  solo  se  contrassegnati  in  modo   visibile,
leggibile e indelebile con il simbolo raffigurato nell'allegato IV. 
  2. Tale simbolo occupa almeno il 3 per cento della  superficie  del
lato maggiore della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie, con
una dimensione massima di 5X5 cm. Per  gli  elementi  cilindrici,  il
simbolo occupa almeno l'1,5 per cento della superficie della  pila  o
dell'accumulatore, con una  dimensione  massima  di  5X5  cm.  Se  le
dimensioni della pila, dell'accumulatore o del  pacco  batterie  sono
tali per cui la  superficie  del  simbolo  risulterebbe  inferiore  a
0,5X0,5 cm, non e' richiesta la marcatura  bensi'  la  stampa  di  un
simbolo di almeno 1X1 cm sull'imballaggio. 
  3. In aggiunta  al  simbolo  di  cui  al  comma  1,  le  pile,  gli
accumulatori e le pile a bottone contenenti piu' di 0,0005 per  cento
di mercurio (simbolo chimico Hg), piu' di 0,002 per cento  di  cadmio
(simbolo chimico Cd) o piu' di 0,004 per  cento  di  piombo  (simbolo
chimico Pb) sono contrassegnati con il simbolo chimico  del  relativo
metallo. Il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti e' apposto
sotto al simbolo di cui al comma 1 e occupa una  superficie  pari  ad
almeno un quarto della superficie del predetto simbolo. 
  4. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante  o  dal  suo
rappresentante in Italia oppure, in mancanza di  tali  soggetti,  dal
responsabile dell'immissione sul mercato nazionale. 
  5. In aggiunta al simbolo  di  cui  al  comma  1,  le  pile  e  gli
accumulatori portatili e per veicoli  riportano  l'indicazione  della
loro  capacita'  in  modo  visibile,  leggibile  ed  indelebile.   La
capacita' si misura secondo le modalita' stabilite  con  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del   mare,   in
conformita' alle determinazioni ed  ai  metodi  armonizzati  definiti
dalla Commissione europea.