Art. 24. Relazioni alla Commissione europea 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, per la prima volta entro il 26 giugno 2013 per il periodo fino al 26 settembre 2012 e successivamente ogni tre anni, entro il 30 giugno, una relazione sull'attuazione del presente decreto, sulla base del questionario adottato in sede comunitaria. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette ogni anno alla Commissione europea, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di rilevamento, le informazioni sui livelli di riciclaggio raggiunti e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio fornite ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettere c) e d). Tali informazioni sono trasmesse per la prima volta entro il 30 giugno 2012. 3. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea un rapporto annuale contenente le informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, e le modalita' di ottenimento dei dati necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di rilevamento. Tale rapporto e' trasmesso per la prima volta entro il 30 giugno 2013.
Nota all'art. 24: - Il regolamento (CE) 2150/2002 e' pubblicato nella G.U.C.E. 9 dicembre 2002, n. L 332.