Art. 24. 
 
                 Relazioni alla Commissione europea 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare trasmette alla Commissione europea, per la prima volta entro  il
26  giugno  2013  per  il  periodo  fino  al  26  settembre  2012   e
successivamente ogni tre anni, entro  il  30  giugno,  una  relazione
sull'attuazione del presente decreto,  sulla  base  del  questionario
adottato in sede comunitaria. 
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare trasmette ogni anno alla Commissione europea, entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello di  rilevamento,  le  informazioni  sui
livelli di riciclaggio raggiunti e  sui  livelli  di  efficienza  dei
processi di riciclaggio fornite ai sensi dell'articolo 15,  comma  2,
lettere c) e d). Tali informazioni sono trasmesse per la prima  volta
entro il 30 giugno 2012. 
  3. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento  (CE)  n.  2150/2002
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  25  novembre  2002,
relativo alle statistiche sui rifiuti, il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  trasmette  alla  Commissione
europea  un  rapporto  annuale  contenente  le  informazioni  di  cui
all'articolo 8, comma 3, e  le  modalita'  di  ottenimento  dei  dati
necessari al calcolo del tasso di raccolta  dei  rifiuti  di  pile  e
accumulatori portatili, entro il 30  giugno  dell'anno  successivo  a
quello di rilevamento. Tale rapporto e' trasmesso per la prima  volta
entro il 30 giugno 2013. 
 
          Nota all'art. 24:
             -  Il  regolamento  (CE)  2150/2002  e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 9 dicembre 2002, n. L 332.