Art. 25. 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, dopo il
26 settembre 2009, immette sul mercato pile e accumulatori  portatili
e  per  veicoli  privi  del  simbolo  e  della  indicazione  di   cui
all'articolo 23, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
da euro 50 ad euro 1000 per ciascuna pila o accumulatore immesso  sul
mercato. La medesima sanzione amministrativa  pecuniaria  si  applica
nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non  siano  conformi
ai requisiti stabiliti dal medesimo comma. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore  che,  senza
avere provveduto alla iscrizione presso la  Camera  di  commercio  ai
sensi  dell'articolo  14,  comma  2,  immette  sul  mercato  pile   o
accumulatori, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da
euro 30.000 ad euro 100.000. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore  che,  entro
il termine di cui all'articolo 14, comma 2, non comunica al  registro
nazionale  dei  soggetti  tenuti  al  finanziamento  dei  sistemi  di
gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al
medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o  inesatto,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000  ad
euro 20.000. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve  le  eccezioni
di cui all'articolo 3, commi 2  e  3,  chiunque,  dopo  l'entrata  in
vigore del presente decreto, immette sul mercato pile e  accumulatori
contenenti le sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, e' punito  con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad  euro  2000  per
ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. 
  5. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  il  distributore  che
indebitamente  non  ritira,  a  titolo  gratuito,  una  pila   o   un
accumulatore, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da
euro 30 ad euro 150, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato  o
ritirato a titolo oneroso. 
  6.  Il  distributore  che  non  fornisce  le  informazioni  di  cui
all'articolo 24, comma 2, e' punito con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000. 
  7. Il produttore di apparecchi  in  cui  sono  incorporati  pile  o
accumulatori che non fornisce le istruzioni di  cui  all'articolo  9,
comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro
2.000 ad euro 5.000. 
  8. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni  previste  dal
presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 262
del decreto n. 152 del 2006. 
 
          Nota all'art. 25:
             -  L'articolo 262 del citato decreto legislativo n. 152,
          cosi' recita:
             «Art. 262 (Competenza e giurisdizione). - 1. Fatte salve
          le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689,
          in  materia  di accertamento degli illeciti amministrativi,
          all'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative pecuniarie
          previste  dalla  parte quarta del presente decreto provvede
          la  provincia  nel  cui  territorio  e'  stata  commessa la
          violazione,  ad eccezione delle sanzioni previste dall'art.
          261,  comma 3, in relazione al divieto di cui all'art. 226,
          comma 1, per le quali e' competente il comune.
             2.   Avverso   le  ordinanze-ingiunzione  relative  alle
          sanzioni  amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il
          giudizio  di  opposizione di cui all'art. 23 della legge 24
          novembre 1981, n. 689.
             3.  Per  i  procedimenti  penali  pendenti  alla data di
          entrata  in  vigore della parte quarta del presente decreto
          l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di
          archiviazione  o  sentenza  di  proscioglimento, dispone la
          trasmissione  degli  atti  agli enti indicati al comma 1 ai
          fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.».