Art. 27. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica. 2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Gli oneri derivanti dalle ispezioni di cui all'articolo 10, comma 5, sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali controlli, mediante tariffe e modalita' di versamento stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, con disposizioni regionali. Dette tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. 4. Gli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del Registro di cui agli articoli 14 e 15, all'espletamento delle attivita' del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19, ivi incluse le attivita' ispettive, previste dal comma 6, lettera e), del medesimo articolo, e delle attivita' dell'ISPRA di cui di agli articoli 8, comma 3, e 15, sono a carico dei produttori di pile e accumulatori. 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonche' le relative modalita' di versamento. Fino all'adozione del predetto decreto, alla copertura degli oneri di funzionamento del Comitato di cui all'articolo 16 si provvede in conformita' al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto n. 151 del 2005.
Nota all'art. 27: - Il comma 4, dell'art. 19, del citato decreto legislativo n. 151, cosi' recita: «4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 3, nonche' le relative modalita' di versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 2, nonche' le relative modalita' di versamento.».