Art. 27. 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica. 
  2. I soggetti pubblici  competenti  provvedono  all'attuazione  del
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. 
  3. Gli oneri derivanti dalle  ispezioni  di  cui  all'articolo  10,
comma 5, sono  posti  a  carico  dei  soggetti  destinatari  di  tali
controlli, mediante tariffe  e  modalita'  di  versamento  stabilite,
sulla  base  del  costo  effettivo  del  servizio,  con  disposizioni
regionali. Dette tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. 
  4. Gli oneri  relativi  all'istituzione  ed  al  funzionamento  del
Registro di  cui  agli  articoli  14  e  15,  all'espletamento  delle
attivita' del Comitato di vigilanza e controllo di  cui  all'articolo
19, ivi incluse le attivita' ispettive, previste dal comma 6, lettera
e), del medesimo articolo, e delle attivita'  dell'ISPRA  di  cui  di
agli articoli 8, comma 3, e 15, sono a carico dei produttori di  pile
e accumulatori. 
  5. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma  4,
nonche' le relative modalita' di versamento.  Fino  all'adozione  del
predetto decreto, alla copertura degli  oneri  di  funzionamento  del
Comitato di cui all'articolo 16 si provvede in conformita' al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto n.  151  del
2005. 
 
          Nota all'art. 27: 
             -  Il  comma  4,  dell'art.  19,  del   citato   decreto
          legislativo n. 151, cosi' recita: 
             «4. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono stabilite le tariffe per la  copertura  degli
          oneri di cui al comma 3, nonche' le relative  modalita'  di
          versamento. Con disposizioni regionali,  sentiti  gli  enti
          locali interessati, sono  determinate  le  tariffe  per  la
          copertura degli  oneri  di  cui  al  comma  2,  nonche'  le
          relative modalita' di versamento.».