Art. 28. Obiettivi minimi di raccolta 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati gli obiettivi minimi necessari ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformita' dei sistemi di raccolta sull'intero territorio nazionale.