Art. 28. 
 
                    Obiettivi minimi di raccolta 
 
  1. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo  economico,
da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono determinati gli obiettivi minimi necessari
ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformita' dei sistemi  di  raccolta
sull'intero territorio nazionale.