Art. 29.

                             Abrogazioni

  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, sono abrogati:
   a)  il  decreto  del Ministro della sanita' in data 20 marzo 1997,
recante «Recepimento della direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991,
n.  91/157/CEE,  relativa  a  pile e accumulatori contenenti sostanze
pericolose»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana n. 170 del 23 luglio 1997;
   b)  il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 3 luglio
2003,  n.  194,  recante  «Regolamento concernente l'attuazione della
direttiva  98/101/CE  del  22  dicembre  1998  della Commissione, che
adegua  al  progresso  tecnico  la direttiva 91/157/CEE del Consiglio
relative   alle   pile   ed  agli  accumulatori  contenenti  sostanze
pericolose»;
   c) l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151;
   d)  l'articolo  9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, relativo alla raccolta e al riciclaggio delle batterie esauste;
   e)  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  in  data  18  ottobre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  255  del 2 novembre 2005, relativo alla determinazione
del   sovrapprezzo   unitario  delle  batterie  al  piombo,  previsto
dall'articolo  9-quinquies,  comma 8, della legge 9 novembre 1988, n.
475;
   f) l'articolo 235 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni;
   g)  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  in  data  2  febbraio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  35  del 12 febbraio 2004,
recante  approvazione  dello  statuto  Consorzio  obbligatorio  delle
batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT);
   h)  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare  in  data 23 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre
2007, recante approvazione dello statuto Consorzio obbligatorio delle
batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT).
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 20 novembre 2008
                             NAPOLITANO
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
                            Ronchi, Ministro per le politiche europee
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
                                                             del mare
                               Frattini, Ministro degli affari esteri
                                     Alfano, Ministro della giustizia
                     Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
                                        Maroni, Ministro dell'interno
                           Scajola, Ministro dello sviluppo economico
 Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
                        Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
          Nota all'art. 29:
             -  L'art.  15,  del citato decreto legislativo 25 luglio
          2005, n. 151, come modificato dal presente decreto, recita:
             «Art.  15  (Comitato  di  vigilanza  e  di  controllo  e
          comitato  di  indirizzo  sulla gestione dei RAEE). - 1. Con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
          territorio,  da  adottarsi  entro  sei  mesi  dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e' istituito,
          presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio,  il  Comitato di vigilanza e di controllo sulla
          gestione dei RAEE, con i seguenti compiti:
              a)   predisporre  ed  aggiornare  il  registro  di  cui
          all'art.  14, comma l, sulla base delle comunicazioni delle
          camere di commercio previste allo stesso art. 14, comma 3;
              b)  raccogliere, esclusivamente in formato elettronico,
          i  dati  relativi  ai  prodotti  immessi sul mercato e alle
          garanzie   finanziarie  che  i  produttori  sono  tenuti  a
          comunicare al registro ai sensi dell'art. 13, commi 6 e 7;
              c)  calcolare,  sulla base dei dati di cui alla lettera
          b), le rispettive quote di mercato dei produttori;
              d)  programmare  e  disporre,  sulla  base  di apposito
          piano,  ispezioni  nei  confronti  dei  produttori  che non
          effettuano  le  comunicazioni  di cui alla lettera b) e, su
          campione,  sulle comunicazioni previste alla stessa lettera
          b);
              e)  vigilare  affinche'  le apparecchiature immesse sul
          mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del
          produttore  ed  il  marchio  di cui all'art. 13, comma 4, e
          affinche'   i  produttori  che  forniscono  apparecchiature
          elettriche    ed    elettroniche   mediante   tecniche   di
          comunicazione   a  distanza  informino  il  registro  sulla
          conformita' alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3;
              f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero
          di  cui  all'art.  9,  comma  2, e predisporre le relazioni
          previste all'art. 17.
             2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1 il Comitato si
          avvale dell'APAT e, in particolare, per le ispezioni di cui
          al  comma  1,  lettera d), il Comitato puo' avvalersi anche
          della collaborazione della Guardia di finanza.
             3. (Abrogato).
             4.  Con  il  decreto  previsto all'art. 13, comma 8, e',
          altresi',  istituito,  presso  il Ministero dell'ambiente e
          della  tutela del territorio, il Comitato d'indirizzo sulla
          gestione  dei RAEE e ne sono definite la composizione ed il
          regolamento  di  funzionamento.  Detto comitato supporta il
          Comitato  previsto al comma 1 nell'espletamento dei compiti
          ad esso attribuiti.».