Art. 3. Divieti di immissione sul mercato 1. Fatte salve le previsioni di cui al decreto n. 209 del 2003, e' vietata, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'immissione sul mercato: a) di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti piu' di 0,0005 per cento di mercurio in peso; b) di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti piu' dello 0,002 per cento di cadmio in peso. 2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso. 3. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in: a) sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza; b) attrezzature mediche; c) utensili elettrici senza fili.
Nota all'art. 3: - Per il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, vedi note all'art. 1.