Art. 3. 
 
                  Divieti di immissione sul mercato 
 
  1. Fatte salve le previsioni di cui al decreto n. 209 del 2003,  e'
vietata, dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
l'immissione sul mercato: 
   a)  di  tutte  le  pile  o  accumulatori,  anche  incorporati   in
apparecchi, contenenti piu' di 0,0005 per cento di mercurio in peso; 
   b) di pile o accumulatori portatili, compresi  quelli  incorporati
in apparecchi, contenenti piu' dello 0,002 per  cento  di  cadmio  in
peso. 
  2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non  si  applica  alle
pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento
in peso. 
  3. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non  si  applica  alle
pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in: 
   a) sistemi  di  emergenza  e  di  allarme,  comprese  le  luci  di
emergenza; 
   b) attrezzature mediche; 
   c) utensili elettrici senza fili. 
 
          Nota all'art. 3: 
             - Per il decreto legislativo 24  giugno  2003,  n.  209,
          vedi note all'art. 1.