Art. 4.

                   Maggiore efficienza ambientale

  1. Al fine di promuovere la ricerca e di incoraggiare miglioramenti
dell'efficienza,   in   termini   ambientali,   delle  pile  e  degli
accumulatori  lungo  l'intero  ciclo  di  vita,  nonche'  favorire lo
sviluppo  e  la commercializzazione di pile e accumulatori contenenti
minori  quantita'  di  sostanze pericolose ovvero contenenti sostanze
meno  inquinanti  in  sostituzione  del  mercurio,  del  cadmio e del
piombo,  il  Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare,  di  concerto  con  il Ministero dello sviluppo economico,
adotta  misure,  senza  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica,  quali  la  stipula  di  accordi  di  programma,  dirette a
favorire   ed  incentivare,  da  parte  dei  produttori  di  pile  ed
accumulatori,   l'impiego   di   modalita'   di  progettazione  e  di
fabbricazione che consentano una maggiore efficienza ambientale.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri
dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, individua e
promuove  politiche di sostegno e di incentivazione, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.