Art. 5. Immissione sul mercato 1. Le pile e gli accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dal presente decreto, sono immessi sul mercato senza alcun tipo di restrizione. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto non possono essere immessi sul mercato. 3. In caso di immissione sul mercato nazionale di pile ed accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto, le autorita' competenti provvedono al loro immediato ritiro con oneri a carico di chi li ha immessi. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sono individuate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorita' competenti al ritiro ai sensi del comma 3.