Art. 5. 
 
                       Immissione sul mercato 
 
  1. Le pile e gli accumulatori conformi ai requisiti  stabiliti  dal
presente decreto, sono  immessi  sul  mercato  senza  alcun  tipo  di
restrizione. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le  pile  e
gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente  decreto
non possono essere immessi sul mercato. 
  3.  In  caso  di  immissione  sul  mercato  nazionale  di  pile  ed
accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto,  le
autorita' competenti provvedono al loro immediato ritiro con oneri  a
carico di chi li ha immessi. 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e del Ministro dello  sviluppo  economico  sono
individuate entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto le autorita' competenti al ritiro ai  sensi  del
comma 3.