Art. 6. 
 
      Raccolta separata e ritiro pile e accumulatori portatili 
 
  1. Al fine di realizzare  una  gestione  dei  rifiuti  di  pile  ed
accumulatori che riduca al minimo  il  loro  smaltimento  insieme  al
rifiuto urbano indifferenziato e al fine di garantire, entro la  data
del 26 settembre  2012,  il  raggiungimento  del  tasso  di  raccolta
separata di pile ed accumulatori portatili di cui all'articolo 8, per
la raccolta separata di pile ed accumulatori portatili i produttori o
i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono,  su  base
individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi,  sistemi  di
raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a  coprire
in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. Tali sistemi: 
   a) consentono agli utilizzatori finali di  disfarsi  gratuitamente
dei rifiuti di pile o accumulatori portatili  in  punti  di  raccolta
loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della  densita'  della
popolazione; 
   b) non devono comportare oneri per  gli  utilizzatori  finali  nel
momento in  cui  si  disfano  dei  rifiuti  di  pile  o  accumulatori
portatili,  ne'  l'obbligo  di  acquistare   nuove   pile   o   nuovi
accumulatori. 
  2. I punti di raccolta istituiti a norma della lettera a) del comma
1 non sono soggetti ai requisiti in materia  di  registrazione  o  di
autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti. 
  3. Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta  separata
di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in  loro  nome
possono avvalersi, previa  stipula  di  apposita  convenzione,  delle
strutture di raccolta differenziata istituite dal  servizio  pubblico
di gestione dei rifiuti urbani. I produttori o i terzi  che  agiscono
in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro  e  alla
gestione dei rifiuti di pile o  accumulatori  portatili  raccolti  in
maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico  di  gestione
dei rifiuti urbani. 
  4. La raccolta separata di cui al comma 1 e' organizzata prevedendo
che i distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili
pongano  a  disposizione  del  pubblico  dei   contenitori   per   il
conferimento dei rifiuti di pile e  accumulatori  nel  proprio  punto
vendita. Tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non  sono
soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione
di cui alla vigente normativa sui rifiuti.