Art. 7. Raccolta separata di pile e accumulatori industriali e per veicoli 1. Al fine di promuovere al massimo la raccolta separata, i produttori di pile e accumulatori industriali, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. A tal fine, possono: a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo alle medesime; b) organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori industriali. 2. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che agiscono in loro nome ritirano gratuitamente i rifiuti di pile e di accumulatori industriali presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine. 3. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che agiscono in loro nome assicurano la raccolta separata di pile ed accumulatori per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. 4. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale, fermo restando che l'attivita' di raccolta puo' essere svolta anche da terzi indipendenti purche' senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale e nel rispetto della normativa vigente. 5. Chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per veicoli e' obbligato al loro conferimento ai soggetti di cui ai commi 1 e 3, a meno che la raccolta venga effettuata in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209. 6. In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale, l'utilizzatore finale si disfa, presso i centri di raccolta allestiti dai soggetti di cui ai commi 1 e 3, dei rifiuti di detti batterie e accumulatori senza oneri e senza l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori. 7. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori industriali e per veicoli raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
Nota all'art. 7 - Per il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, vedi note all'art. 1.