Art. 7. 
 
 Raccolta separata di pile e accumulatori industriali e per veicoli 
 
  1. Al fine  di  promuovere  al  massimo  la  raccolta  separata,  i
produttori di pile e accumulatori industriali, o i terzi che agiscono
in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di  raccolta  separata
di pile ed accumulatori industriali idonei a coprire in modo omogeneo
tutto il territorio nazionale. A tal fine, possono: 
   a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete  di  raccolta
facente capo alle medesime; 
   b) organizzare autonomamente, su base  individuale  o  collettiva,
sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori industriali. 
  2. I produttori di pile e accumulatori industriali o  i  terzi  che
agiscono in loro nome ritirano gratuitamente i rifiuti di pile  e  di
accumulatori   industriali   presso    gli    utilizzatori    finali,
indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine. 
  3. I produttori di pile e accumulatori industriali o  i  terzi  che
agiscono in loro nome assicurano la  raccolta  separata  di  pile  ed
accumulatori per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo  tutto  il
territorio nazionale. 
  4. I produttori di pile e accumulatori industriali o  i  terzi  che
agiscono in  loro  nome  organizzano  e  gestiscono,  sostenendone  i
relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed  accumulatori
industriali idonei a coprire in modo  omogeneo  tutto  il  territorio
nazionale, fermo restando che l'attivita'  di  raccolta  puo'  essere
svolta anche da terzi indipendenti purche' senza oneri aggiuntivi per
il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale e nel  rispetto
della normativa vigente. 
  5. Chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per  veicoli  e'
obbligato al loro conferimento ai soggetti di cui ai commi 1 e  3,  a
meno  che  la  raccolta  venga   effettuata   in   conformita'   alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209. 
  6. In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato
non commerciale, l'utilizzatore finale si disfa, presso i  centri  di
raccolta allestiti dai soggetti di cui ai commi 1 e 3, dei rifiuti di
detti batterie e  accumulatori  senza  oneri  e  senza  l'obbligo  di
acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori. 
  7. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 sono  in  ogni  caso  tenuti  a
provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di  pile  o
accumulatori industriali  e  per  veicoli  raccolti  nell'ambito  del
servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. 
 
          Nota all'art. 7
             -  Per  il  decreto  legislativo 24 giugno 2003, n. 209,
          vedi note all'art. 1.