Art. 8. Obiettivi di raccolta 1. Ai fini del presente decreto, la percentuale di raccolta delle pile e degli accumulatori viene calcolata per la prima volta in relazione alla raccolta effettuata nel corso dell'anno 2011. Fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i dati annuali relativi alla raccolta e alle vendite comprendono pile e accumulatori incorporati in apparecchi. 2. Al fine di realizzare un sistema organico di gestione delle pile ed accumulatori portatili che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto, entro la data del 26 settembre 2012 dovra' essere conseguito, anche su base regionale, un tasso di raccolta minimo di pile ed accumulatori portatili pari al 25 per cento del quantitativo immesso sul mercato; tale tasso di raccolta dovra' raggiungere, entro il 26 settembre 2016, il 45 per cento del quantitativo immesso sul mercato. 3. Le percentuali di raccolta di pile e accumulatori portatili sono calcolati annualmente dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito: «ISPRA», secondo il piano di cui all'allegato I, sulla base dei dati risultanti dal Registro di cui all'articolo 14 e dei dati trasmessi dal Centro di coordinamento di cui all'articolo 16.
Nota all'art. 8: - Per il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, vedi note all'art. 2.