Art. 8. 
 
                        Obiettivi di raccolta 
 
  1. Ai fini del presente decreto, la percentuale di  raccolta  delle
pile e degli accumulatori viene  calcolata  per  la  prima  volta  in
relazione alla raccolta effettuata nel corso  dell'anno  2011.  Fatta
salva l'applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.  151,
i dati annuali relativi alla raccolta e alle vendite comprendono pile
e accumulatori incorporati in apparecchi. 
  2. Al fine di realizzare un sistema organico di gestione delle pile
ed accumulatori portatili che riduca al minimo  il  loro  smaltimento
insieme al rifiuto urbano misto, entro la data del 26 settembre  2012
dovra' essere conseguito,  anche  su  base  regionale,  un  tasso  di
raccolta minimo di pile ed accumulatori  portatili  pari  al  25  per
cento del quantitativo immesso sul mercato; tale  tasso  di  raccolta
dovra' raggiungere, entro il 26 settembre 2016, il 45 per  cento  del
quantitativo immesso sul mercato. 
  3. Le percentuali di raccolta di pile e accumulatori portatili sono
calcolati annualmente dall'Istituto superiore per la protezione e  la
ricerca ambientale, di seguito: «ISPRA»,  secondo  il  piano  di  cui
all'allegato I, sulla base dei dati risultanti dal  Registro  di  cui
all'articolo 14 e dei dati trasmessi dal Centro di  coordinamento  di
cui all'articolo 16. 
 
          Nota all'art. 8:
             -  Per  il  decreto  legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
          vedi note all'art. 2.