Art. 9. Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori 1. Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono corredati di istruzioni che indicano come rimuoverli senza pericolo e informano l'utilizzatore finale sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati, sia necessaria la continuita' dell'alimentazione e occorra un collegamento permanente tra l'apparecchio e la pila o l'accumulatore.