Art. 9. 
 
             Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori 
 
  1. Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori  sono  progettati
in modo tale che i rifiuti di pile e  accumulatori  siano  facilmente
rimovibili. A decorrere  dal  sesto  mese  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi  in  cui  sono
incorporati pile o accumulatori  sono  corredati  di  istruzioni  che
indicano come rimuoverli senza pericolo  e  informano  l'utilizzatore
finale sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  qualora  per
motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei  dati,  sia
necessaria   la   continuita'   dell'alimentazione   e   occorra   un
collegamento permanente tra l'apparecchio e la pila o l'accumulatore.