IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                           di concerto con

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice  delle assicurazioni private ed in particolare l'articolo 146,
comma 4, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con
regolamento  adottato di concerto con il Ministro della giustizia, su
proposta  dell'ISVAP, individua la tipologia degli atti delle imprese
esercenti  l'assicurazione  obbligatoria della responsabilita' civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a motore e dei natanti,
relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione
dei  danni,  che sono soggetti al diritto di accesso dei contraenti e
dei  danneggiati  e quelli che ne sono esclusi, nonche' determina gli
obblighi  a carico delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti,
i  termini  e  le  altre  condizioni  per  l'esercizio del diritto di
accesso;
  Vista  la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007, con la quale
l'ISVAP  ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del
regolamento  di  cui  al  citato  articolo  146, comma 4, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  Sentito,   ai   sensi  dell'articolo  154,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30 giugno 2003, n. 196, il Garante per la protezione dei
dati  personali  che ha comunicato i proprio parere, espresso in data
30 aprile 2008, con nota n. 10707/57976 del 5 maggio 2008;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 24 luglio 2008;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 16379 del 18 settembre 2008;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:


                               Art. 1.

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
   a)   «assicurazione   obbligatoria  della  responsabilita'  civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli a motore e dei natanti»:
l'assicurazione  obbligatoria  della responsabilita' civile derivante
dalla  circolazione  dei  veicoli  a motore per i rischi del ramo 10,
diversi dalla responsabilita' del vettore, e per i rischi del ramo 12
di  cui  all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
   b)  «contraente»:  la  persona  fisica  o giuridica che stipula il
contratto  di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
   c)  «Codice»:  il  decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle assicurazioni private;
   d) «impresa gestionaria»: l'impresa tenuta alla gestione del danno
ai  sensi delle norme e delle convenzioni che regolano il sistema di'
risarcimento diretto;
  e)  «impresa  debitrice»:  l'impresa  che,  assicurando  il veicolo
responsabile  in tutto o in parte del sinistro, e' tenuta al rimborso
del risarcimento effettuato dall'impresa gestionaria;
   f)  «imprese»  o  «imprese  esercenti l'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a  motore e dei natanti»: le imprese di assicurazione con sede legale
in  Italia  o  in  uno  Stato  terzo,  autorizzate  all'esercizio sul
territorio  della  Repubblica dei rami 10 (esclusa la responsabilita'
del  vettore)  e  12  di  cui  all'articolo  2,  comma 3, del decreto
legislativo   7  settembre  2005,  n.  209,  nonche'  le  imprese  di
assicurazione  aventi  sede  legale  in  un  altro Stato membro dello
Spazio   economico   europeo   abilitate  in  Italia,  in  regime  di
stabilimento  o  di  libera prestazione di servizi, all'esercizio dei
predetti rami;
   g)  «punto  vendita»:  il  locale  ovvero  la sede o la dipendenza
dell'intermediario  o  della  compagnia,  accessibile  al  pubblico o
adibito  al  ricevimento del pubblico ove sia possibile sottoscrivere
il  contratto  o  ritirare  la documentazione attestante la copertura
assicurativa obbligatoria.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
          recante  Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cosi' recita:
             «3)  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
             -  L'art.  146,  comma  4,  del  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n. 209 recante Codice delle assicurazioni
          private, cosi' recita:
             «4.  Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto
          con  il  Ministro della giustizia, con regolamento adottato
          su  proposta  dell'ISVAP, individua la tipologia degli atti
          soggetti  e  di quelli esclusi dall'accesso e determina gli
          obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti,
          nonche' i termini e le altre condizioni per l'esercizio del
          diritto di cui al comma 1.».
             -  L'art. 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno
          2003,  n.  196  recante Codice in materia di protezione dei
          dati personali, cosi recita:
             «4.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun
          Ministro    consultano    il    Garante    all'atto   della
          predisposizione  delle  norme  regolamentari  e  degli atti
          amministrativi   suscettibili  di  incidere  sulle  materie
          disciplinate dal presente codice.».
          Note all'art. 1:
             - L'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre
          2005, n. 209, cosi recita:
             «3.  Nei  rami danni la classificazione dei rischi e' la
          seguente:
              1.  Infortuni  (compresi  gli infortuni sul lavoro e le
          malattie     professionali);    prestazioni    forfettarie;
          indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate;
              2.   Malattia:   prestazioni   forfettarie;  indennita'
          temporanee; forme miste;
              3.   Corpi   di   veicoli   terrestri  (esclusi  quelli
          ferroviari):   ogni  danno  subito  da:  veicoli  terrestri
          automotori; veicoli terrestri non automotori;
              4.  Corpi  di  veicoli ferroviari: ogni danno subito da
          veicoli ferroviari;
              5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli
          aerei;
              6.  Corpi  di  veicoli  marittimi, lacustri e fluviali:
          ogni  danno  subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri;
          veicoli marittimi;
              7.  Merci  trasportate  (compresi merci, bagagli e ogni
          altro  bene):  ogni  danno subito dalle merci trasportate o
          dai  bagagli,  indipendentemente  dalla natura del mezzo di
          trasporto;
              8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai
          beni  (diversi  dai  beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7)
          causato   da:   incendio;  esplosione;  tempesta;  elementi
          naturali   diversi   dalla   tempesta;   energia  nucleare;
          cedimento del terreno;
              9.  Altri  danni  ai  beni:  ogni danno subito dai beni
          (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato
          dalla  grandine  o  dal  gelo,  nonche'  da qualsiasi altro
          evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
              10.  Responsabilita' civile autoveicoli terrestri: ogni
          responsabilita'    risultante   dall'uso   di   autoveicoli
          terrestri (compresa la responsabilita' del vettore);
              11.    Responsabilita'    civile    aeromobili:    ogni
          responsabilita'   risultante   dall'uso  di  veicoli  aerei
          (compresa la responsabilita' del vettore);
              12.  Responsabilita' civile veicoli marittimi, lacustri
          e  fluviali:  ogni  responsabilita'  risultante dall'uso di
          veicoli   fluviali,   lacustri  e  marittimi  (compresa  la
          responsabilita' del vettore);
              13.     Responsabilita'     civile    generale:    ogni
          responsabilita'  diversa da quelle menzionate ai numeri 10,
          11 e 12;
              14.   Credito:   perdite   patrimoniali   derivanti  da
          insolvenze;   credito  all'esportazione;  vendita  a  rate;
          credito ipotecario; credito agricolo;
              15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
              16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi
          all'occupazione;   insufficienza   di  entrate  (generale);
          intemperie;   perdite   di   utili;  persistenza  di  spese
          generali;  spese  commerciali impreviste; perdita di valore
          venale;  perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali
          indirette  diverse  da  quelle  menzionate precedentemente;
          perdite   pecuniarie   non   commerciali;   altre   perdite
          pecuniarie;
              17. Tutela legale: tutela legale;
              18.  Assistenza:  assistenza alle persone in situazione
          di difficolta'.».