Art. 2.


                       Ambito di applicazione


  1.  I  contraenti, gli assicurati ed i danneggiati hanno diritto di
accesso  agli  atti  nei  confronti  delle  imprese  di assicurazione
esercenti  l'assicurazione  obbligatoria della responsabilita' civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a motore e dei natanti,
relativamente   ai   procedimenti  di  valutazione,  constatazione  e
liquidazione dei danni che li riguardano.
  2. Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i
procedimenti  di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro,
ivi compresi:
   a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
   b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
   c) il rapporto delle Autorita' intervenute sul luogo del sinistro;
   d)  le dichiarazioni testimoniali sulle modalita' del sinistro con
esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
   e) le perizie dei danni materiali;
   f) le perizie medico-legali relative al richiedente;
   g)  i  preventivi  e  le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose
danneggiate;
   h) le quietanze di liquidazione.
  3.  Sono  escluse  dall'accesso le perizie medico-legali relative a
persone  diverse  dal  richiedente,  salvo  che nei limiti in cui sia
strettamente    indispensabile   e   solo   laddove   la   situazione
giuridicamente  rilevante,  che si intende tutelare con la richiesta,
sia  di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consista
in  un  diritto  della  personalita'  o  in  altro diritto o liberta'
fondamentale e inviolabile.
  4.  Fatto  salvo quanto disposto per l'accesso agli atti contenenti
dati di carattere non oggettivo dall'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo  30 giugno 2003, n. 196, il diritto di accesso agli atti,
di  cui  al presente articolo, puo' essere esercitato con riferimento
alle  parti  del documento contenenti notizie o informazioni relative
alla  parte  istante  ed  e'  escluso  con riferimento alle parti del
documento  contenenti  notizie o informazioni relative a terzi, salva
la  possibilita'  di  prendere  visione  di tali parti dei documenti,
qualora  la  loro  conoscenza  sia  necessaria per curare o difendere
interessi  giuridici  del  medesimo  richiedente.  Per  le  parti  di
documenti  contenenti dati sensibili o giudiziari riguardanti persone
diverse  dal  richiedente tale possibilita' e' concessa nei limiti in
cui  essa sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a
rivelare  lo  stato  di salute e la vita sessuale, solo nei limiti di
cui al comma 3.
  5.   Per  l'accesso  agli  atti  riguardanti  persone  decedute  si
osservano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 
          Note all'art. 2:
             -  L'art.  8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno
          2003, n. 196, cosi' dispone:
             «4.  L'esercizio  dei  diritti di cui all'art. 7, quando
          non  riguarda dati di carattere oggettivo, puo' avere luogo
          salvo  che  concerna  la rettificazione o l'integrazione di
          dati  personali  di  tipo  valutativo,  relativi a giudizi,
          opinioni  o  ad  altri  apprezzamenti  di  tipo soggettivo,
          nonche' l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni
          in   via   di   assunzione   da   parte  del  titolare  del
          trattamento.»
             -  L'art.  9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
          2003, n. 196 cosi' dispone:
             «3.  I  diritti  di  cui  all'articolo 7 riferiti a dati
          personali   concernenti  persone  decedute  possono  essere
          esercitati  da  chi  ha  un  interesse  proprio, o agisce a
          tutela  dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli
          di protezione.».