Art. 3.


                  Esercizio del diritto di accesso


  1.  Il  diritto  di  accesso  agli  atti puo' essere esercitato dai
contraenti,  dagli assicurati e dai danneggiati quando siano conclusi
i procedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, ed in particolare:
   a)  dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della
misura  della  somma  offerta  per il risarcimento o dei motivi per i
quali  non  si  ritiene  di  fare offerta, ovvero, in caso di mancata
offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta:
    1)  decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta
di  risarcimento,  se  si  tratta  di  danni a cose e se il modulo di
denuncia e' stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
    2)   decorsi  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della
richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
    3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta
di  risarcimento,  se  il  sinistro ha causato lesioni personali o il
decesso;
   b)  decorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di  accadimento  del
sinistro.
  2. Qualora l'impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento
incompleta,  abbia  richiesto le necessarie integrazioni entro trenta
giorni  dalla  ricezione  della  stessa,  ai sensi dell'articolo 148,
comma  5, del Codice, i termini di cui al comma 1, lettera a), numeri
1),  2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa
dei dati e dei documenti integrativi richiesti.
 
          Nota all'art. 3:
             L'art. 148, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre
          2005, n. 209 cosi' dispone:
             «5.   In  caso  di  richiesta  incompleta  l'impresa  di
          assicurazione  richiede  al danneggiato entro trenta giorni
          dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in
          tal  caso  i  termini  di  cui  ai  commi  1  e 2 decorrono
          nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti
          integrativi.».