Art. 4.


                  Procedimento di accesso agli atti


  1.  Il  diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta
scritta all'impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti
di  constatazione,  valutazione e liquidazione dei danni in relazione
ai quali si chiede l'accesso.
  2.  La  richiesta di accesso e' indirizzata alla sede legale o alla
direzione generale dell'impresa di assicurazione indicata al comma 1,
ovvero  all'ufficio  incaricato  della  liquidazione del sinistro nel
luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita presso il
quale e' stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo e' stato
assegnato,  a  mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo
telefax,  con  rilascio  del  relativo  rapporto  di  trasmissione, o
mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e'
tenuto a rilasciare apposita ricevuta.
  3.  La  richiesta  di accesso presentata ad un ufficio dell'impresa
diverso  da  quelli  indicati  al comma 2 e' trasmessa immediatamente
all'ufficio  competente.  Di  tale trasmissione e' data comunicazione
all'interessato.
  4.  Nella  richiesta di accesso sono indicati gli estremi dell'atto
oggetto  della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano
l'individuazione,   facendo  riferimento  all'interesse  personale  e
concreto  del  soggetto interessato. In mancanza di tali elementi, il
richiedente e' comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni
oggetto   della   richiesta   in   modo   da  consentire  all'impresa
l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti.
  5.  Il  richiedente  allega  alla  richiesta di accesso copia di un
documento  di  riconoscimento  e, qualora agisca in rappresentanza di
altro  soggetto,  copia  della delega sottoscritta dall'interessato e
copia   di   un  documento  di  riconoscimento  di  quest'ultimo.  Se
l'interessato e' una persona giuridica, un ente o un'associazione, la
richiesta e' avanzata dalla persona fisica a cio' legittimata in base
ai rispettivi statuti o ordinamenti.
  6.  L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di
ricezione,   comunica  al  richiedente  l'eventuale  irregolarita'  o
incompletezza  della richiesta di accesso, indicando gli elementi non
corretti  o mancanti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento
o   a   mezzo   telefax,   con  rilascio  del  relativo  rapporto  di
trasmissione.   In  tal  caso  il  termine  per  la  conclusione  del
procedimento  e'  sospeso  e  ricomincia  a  decorrere  dalla data di
ricezione della richiesta corretta.