Art. 4. Procedimento di accesso agli atti 1. Il diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta all'impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso. 2. La richiesta di accesso e' indirizzata alla sede legale o alla direzione generale dell'impresa di assicurazione indicata al comma 1, ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita presso il quale e' stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo e' stato assegnato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e' tenuto a rilasciare apposita ricevuta. 3. La richiesta di accesso presentata ad un ufficio dell'impresa diverso da quelli indicati al comma 2 e' trasmessa immediatamente all'ufficio competente. Di tale trasmissione e' data comunicazione all'interessato. 4. Nella richiesta di accesso sono indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato. In mancanza di tali elementi, il richiedente e' comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti. 5. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo. Se l'interessato e' una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta e' avanzata dalla persona fisica a cio' legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti. 6. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l'eventuale irregolarita' o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta.